Pagamento con assegno: quali accorgimenti adottare


L’emissione di un assegno implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare
Pagamento con assegno: quali accorgimenti adottare

Capita spesso, soprattutto nei rapporti commerciali, di utilizzare l’assegno come strumento di pagamento. L’assegno, tuttavia, è quotidianamente al centro di beghe processuali a causa della superficialità con cui viene utilizzato.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, infatti, non è sufficiente rilasciare un assegno e accertarsi che venga incassato per estinguere un debito, così come non è sufficiente che il debitore possa dimostrare entrambe le circostanze per evitare il rischio di essere chiamato a corrispondere nuovamente la somma di denaro versata.

Con una recente ordinanza - la n. 24693 del 05.11.2020 - la Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato secondo cui l’emissione di un assegno bancario implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, che pone a carico del debitore l’onere di dimostrare in modo puntuale e preciso il collegamento tra il credito azionato e quello cartolare.

A differenza del caso in cui il debito azionato sia stato estinto mediante la corresponsione di una somma di denaro (in cui l’onere di dimostrare la sussistenza di un ulteriore credito rimane in capo al creditore), qualora il debitore affermi di aver saldato il debito mediante il rilascio di assegni bancari e il creditore sostenga che il pagamento sia da imputare a un debito diverso, spetterà al debitore superare la presunzione dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l’estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni”.

Alla luce di quanto precede, il debitore qualora voglia estinguere efficacemente un debito con un assegno potrà specificare per iscritto il debito cartolare che intende estinguere con il rilascio del titolo. Sarà sufficiente una semplice e chiara dicitura sulla fotocopia dell’assegno emesso per fugare ogni dubbio sul motivo per il quale è stato rilasciato:

“Il sottoscritto Tizio, c.f. __________, in proprio/nella sua qualità di __________, rilascia l’assegno n. __________, a saldo del proprio debito nei confronti di Caio, c.f. __________, in proprio/nella sua qualità di __________, in virtù di __________.”

sottoscritto da Tizio e Caio in duplice originale. Nel caso in cui non fosse possibile la sottoscrizione della predetta dichiarazione contestualmente alla consegna dell’assegno (che per esempio viene spedito a mezzo posta), è consigliabile uno scambio di PEC, eventualmente con l’ausilio del proprio legale di fiducia.

Articolo del:


di Avv. Fabio Venuto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse