Panoramica delle assunzioni agevolate


Vediamo una breve sintesi su agevolazioni, benefici e incentivi per le imprese che assumono
Panoramica delle assunzioni agevolate
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato ai datori di lavoro viene concesso l’esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a 8.060 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale considerato. L'esonero non spetta in ogni caso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni relative a lavoratori con cui è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge. Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico.

OVER 50 E DONNE
la Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, degli incentivi consistenti in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Questa agevolazione si applica all’assunzione di:
- lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;
- per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE ovvero donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

MOBILITA' E ASPI
La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). L’ammontare del beneficio è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 50% dell'indennità mensile di ASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall’età anagrafica:
- nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi è la stessa prevista per gli apprendisti; viene inoltre corrisposto un incentivo economico pari il 50% dell’indennità di mobilità spettante;
- per le assunzioni a tempo determinato lo sgravio contributivo è sempre parificato a quello degli apprendisti e dura per 12 mesi. Nel caso di stabilizzazione del lavoratore, lo sgravio viene prorogato di ulteriori 12 mesi e si ha diritto anche all’incentivo economico.

APPRENDISTATO
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato pari all’11,31%. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale, salva l’applicazione dell’ 1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. La misura è valida per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

GARANZIA GIOVANI
La Legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha previsto, per il triennio 2013-2016, lo stanziamento di 500 milioni di euro per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e di 294 milioni di euro per le restanti regioni per finanziare incentivi straordinari ai datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato o stabilizzino giovani ricompresi in una delle due categorie identificate nella legge. L’incentivo, di importo pari ad 1/3 della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (nel limite massimo di 650 euro mensili), è corrisposto per un periodo di 18 mesi ai datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano privi di impiego da almeno 6 mesi e siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

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di Roberta Sacchi

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