Part-time agevolato
Regole e modalità di accesso alla prestazione per coloro a cui mancano tre anni per andare in pensione
Fra i numerosi interventi attuati nell’ambito del lavoro, vi è l’introduzione del part-time agevolato, ad opera della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), che all’art. 1, comma 284, offre la possibilità, ai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato, di ridurre volontariamente l’orario di lavoro a tre anni dalla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia. Il provvedimento ha avuto attuazione definitiva con decorrenza dal 2 giugno 2016. L’obiettivo è quello di agevolare l’uscita, dal mondo del lavoro, dei lavoratori dipendenti appartenenti al settore privato, che sono prossimi alla pensione di vecchiaia, al fine di rendere più probabile un ricambio generazionale all’interno delle aziende. Rientrano nel campo di applicazione della norma, i dipendenti del settore privato e degli Enti pubblici economici che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, la soglia per il diritto al pensionamento di vecchiaia e che, al momento di procedere alla nuova articolazione oraria, posseggano i requisiti minimi di contribuzione per accedere alla pensione, cioè 20 anni. È essenziale che i lavoratori dipendenti del settore privato siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della stessa. Tra i destinatari, il legislatore ha incluso anche i datori di lavoro che non sono imprese, come gli studi professionali, le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, le fondazioni, ecc. Sono invece esclusi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, individuate dall’art. 1, comma 2, Decreto legislativo n. 165/2001 e i magistrati, i professori universitari, i dipendenti dalle Forze armate e dalla Polizia, ecc. Come premesso, deve esserci un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pertanto la normativa non è applicabile nei confronti di quei lavoratori titolari di un rapporto di lavoro che preveda un orario contrattuale inferiore a quello pieno, così come la stessa non è applicabile a tutti quei lavoratori assunti con contratti di lavoro intermittente, lavoro domestico e lavoro a domicilio.
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