Part Time Full Time e TFH
Il TFH, full time dei turnisti quando prevede orari differenziati fa sorgere questioni diversamente risolte dalle Corti di Appello e dalla Cassazione
C’è il part-time, il full-time, ma anche lo FTH. Cos’è? FTH (full-time hours) è il full-time dei turnisti, che viene calibrato diversamente in quantità e modalità. Un problema sorge quando nella stessa azienda esistono diversi tipi di FTH, con differenti durate di orari. Alcune di queste sono ridotte rispetto ad altre, ma non devono esser scambiate con il part-time: restano full-time a tutti gli effetti.
Un dipendente turnista di Autostrade per l’Italia s.p.a ricorre nel febbraio 2011 al Tribunale del Lavoro di Bologna, sostenendo di aver sempre osservato orario di lavoro settimanale full-time di ore 40 (invece di quello di 37 previsto per i settori operativi) e di aver quindi diritto all’accertamento dell’orario di lavoro di ore 40 ed alla ricostruzione della sua carriera.
L’azienda resiste sostenendo che le posizioni indicate (turnisti a 40 e a 37 ore) sono entrambe contrattualmente HTF e full time con lo stesso trattamento economico. Il Tribunale respinge il ricorso e compensa le spese di lite (sent. 146/12).
Il lavoratore impugna la sentenza, rilevando che il ccnl distingue due figure di lavoratori (a 40 e a 37 ore): entrambe a tempo pieno, ma distinte quanto ad ambito retributivo ed operativo.
Le due posizioni sono così evidenziate nel ccnl:
"Per il personale turnista, che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: - 22.00-06.00; - 06.00-14.00; - 14.00-22.00".
"Nei settori operativi collegati all'esercizio (il caso del ricorrente), le cui attività si svolgono su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo (5+2) e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.".
La Corte di Bologna rileva che il p. 2, relativo ai settori operativi collegati all'esercizio, se non esclude la prestazione in turni continui e avvicendati, si differenzia nettamente dal p.1 per l’orario di h. 37 e non di 40. In nessun caso il datore di lavoro risulta abilitato ad alzare l’orario ordinario di lavoro da 37 a 40 ore per i turnisti impiegati nell’esercizio. Il giudice d’appello ritiene, con interpretazione letterale del contratto, che il punto 2 preveda diverse modalità di turni, ma non diversità di orario.
La Corte di Bologna perciò accoglie il ricorso (sent. 1784/14, deposito il 19/01/15), accerta il diritto del lavoratore alla costituzione di rapporto full time a 40 ore con turni 4+2 e condanna l’azienda al pagamento delle differenze retributive.
La società convenuta ricorre in Cassazione rilevando che nel caso si tratta di due FTH e non si può richiamare la giurisprudenza relativa al part time per trasformare un full time in un altro full time, stante la diversa modulazione della modalità fissa e per turni, e la mancanza di novazione oggettiva del rapporto. La Cassazione accoglie il ricorso, malgrado parere contrario del sostituto procuratore generale (sent. 19014/18), interpretando direttamente il contratto ex art. 360 n. 3 nella sua nuova formulazione, secondo i principi ermeneutici ex art.1362 ss.cc.
Anche la Cassazione procede ad interpretare il ccnl secondo la lettera, ma attribuisce il limite di 37 ore ai soli dipendenti non impegnati in turni avvicendati e continui.
Il passaggio dai turni di h. 40 ad h. 37 è - secondo la Cassazione - previsto a richiesta degli interessati, soggetta alla valutazione aziendale, ma non alla novazione del rapporto, trattandosi di semplice variazione d’orario e quindi mera modificazione accessoria del rapporto.
Da ciò: cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto.
La sentenza lascia per più versi perplessi. La Cassazione fornisce qui soltanto un’interpretazione alternativa del ccnl a quello della Corte d’Appello e, come un giudice di merito a tutti gli effetti, non si cura di indicare l’errore del criterio ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata.
Inoltre, come si ricava dalle opposte difese e dagli stessi motivi di ricorso per cassazione, entrambe le parti appaiono ben lungi dal ridurre la questione a semplice variazione di orario ed, in caso di ermeneutica contrattuale la ricerca della comune volontà delle parti è elemento essenziale da perseguire con metodi totalmente diversi da quelli dettati in ambito prettamente legislativo tra i quali ha gran rilievo l’esame diretto dei facta concludentia.
L’esame diretto dei ccl da parte della cassazione apre quindi nuovi interrogativi degni di approfondita riflessione.
Un dipendente turnista di Autostrade per l’Italia s.p.a ricorre nel febbraio 2011 al Tribunale del Lavoro di Bologna, sostenendo di aver sempre osservato orario di lavoro settimanale full-time di ore 40 (invece di quello di 37 previsto per i settori operativi) e di aver quindi diritto all’accertamento dell’orario di lavoro di ore 40 ed alla ricostruzione della sua carriera.
L’azienda resiste sostenendo che le posizioni indicate (turnisti a 40 e a 37 ore) sono entrambe contrattualmente HTF e full time con lo stesso trattamento economico. Il Tribunale respinge il ricorso e compensa le spese di lite (sent. 146/12).
Il lavoratore impugna la sentenza, rilevando che il ccnl distingue due figure di lavoratori (a 40 e a 37 ore): entrambe a tempo pieno, ma distinte quanto ad ambito retributivo ed operativo.
Le due posizioni sono così evidenziate nel ccnl:
"Per il personale turnista, che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: - 22.00-06.00; - 06.00-14.00; - 14.00-22.00".
"Nei settori operativi collegati all'esercizio (il caso del ricorrente), le cui attività si svolgono su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo (5+2) e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.".
La Corte di Bologna rileva che il p. 2, relativo ai settori operativi collegati all'esercizio, se non esclude la prestazione in turni continui e avvicendati, si differenzia nettamente dal p.1 per l’orario di h. 37 e non di 40. In nessun caso il datore di lavoro risulta abilitato ad alzare l’orario ordinario di lavoro da 37 a 40 ore per i turnisti impiegati nell’esercizio. Il giudice d’appello ritiene, con interpretazione letterale del contratto, che il punto 2 preveda diverse modalità di turni, ma non diversità di orario.
La Corte di Bologna perciò accoglie il ricorso (sent. 1784/14, deposito il 19/01/15), accerta il diritto del lavoratore alla costituzione di rapporto full time a 40 ore con turni 4+2 e condanna l’azienda al pagamento delle differenze retributive.
La società convenuta ricorre in Cassazione rilevando che nel caso si tratta di due FTH e non si può richiamare la giurisprudenza relativa al part time per trasformare un full time in un altro full time, stante la diversa modulazione della modalità fissa e per turni, e la mancanza di novazione oggettiva del rapporto. La Cassazione accoglie il ricorso, malgrado parere contrario del sostituto procuratore generale (sent. 19014/18), interpretando direttamente il contratto ex art. 360 n. 3 nella sua nuova formulazione, secondo i principi ermeneutici ex art.1362 ss.cc.
Anche la Cassazione procede ad interpretare il ccnl secondo la lettera, ma attribuisce il limite di 37 ore ai soli dipendenti non impegnati in turni avvicendati e continui.
Il passaggio dai turni di h. 40 ad h. 37 è - secondo la Cassazione - previsto a richiesta degli interessati, soggetta alla valutazione aziendale, ma non alla novazione del rapporto, trattandosi di semplice variazione d’orario e quindi mera modificazione accessoria del rapporto.
Da ciò: cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto.
La sentenza lascia per più versi perplessi. La Cassazione fornisce qui soltanto un’interpretazione alternativa del ccnl a quello della Corte d’Appello e, come un giudice di merito a tutti gli effetti, non si cura di indicare l’errore del criterio ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata.
Inoltre, come si ricava dalle opposte difese e dagli stessi motivi di ricorso per cassazione, entrambe le parti appaiono ben lungi dal ridurre la questione a semplice variazione di orario ed, in caso di ermeneutica contrattuale la ricerca della comune volontà delle parti è elemento essenziale da perseguire con metodi totalmente diversi da quelli dettati in ambito prettamente legislativo tra i quali ha gran rilievo l’esame diretto dei facta concludentia.
L’esame diretto dei ccl da parte della cassazione apre quindi nuovi interrogativi degni di approfondita riflessione.
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