Part-time per la pensione
Chi è prossimo alla pensione può trasformare il contratto a tempo pieno in part-time concordandolo con il datore di lavoro
La Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015), per i lavoratori vicini alla pensione, ha introdotto la possibilità di optare per un part-time senza penalità, su base volontaria e concordato con il datore di lavoro. I pensionandi con i requisiti indicati possono chiedere un part-time con riduzione tra il 40% e 60% dell’orario contrattuale. Raggiunto l’accordo, il datore di lavoro ne darà comunicazione all’INPS.
Possono fare richiesta di part-time agevolato i dipendenti privati con:
· iscrizione all’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) o forme sostitutive,
· contratto a tempo pieno e indeterminato,
· maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto alla pensione di vecchiaia con le regole Fornero (articolo 24, comma 6 DL 201/11 convertito in Legge n. 2014/2011),
· almeno 20 anni di anzianità contributiva.
L’opzione è utilizzabile fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale periodo è riconosciuta al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La quota di contribuzione previdenziale che il datore di lavoro avrebbe versato all’ente di previdenza se si fosse mantenuto l’orario pieno sarà invece corrisposta in busta paga. Tale somma non concorre alla formazione del reddito e non è soggetta a contribuzione previdenziale.
Il part-time per la pensione consente ai lavoratori che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro fine 2018 (massimo tre anni dalla pensione), di trasformare il contratto a tempo pieno in un part-time con riduzione d’orario tra 40 e 60% con le seguenti regole: lo stipendio mensile si riduce in proporzione all’orario ma comprende anche la somma che corrisponde ai mancati contributi previdenziali corrispondenti alle prestazioni non effettuate. In pratica, quindi, la retribuzione sarà più bassa di un full time ma più alta di un normale part-time. La somma integrativa incassata non concorre alla formazione del reddito e non si calcola ai fini della contribuzione, quindi c’è anche un’agevolazione fiscale.
Sul fronte contributivo il lavoratore non perde niente, perché l’impresa versa i contributi figurativi per la parte relativa alla prestazione non effettuata in seguito alla riduzione d’orario. Di conseguenza, quando il lavoratore arriva all’età pensionabile, prende la pensione piena.
Possono fare richiesta di part-time agevolato i dipendenti privati con:
· iscrizione all’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) o forme sostitutive,
· contratto a tempo pieno e indeterminato,
· maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto alla pensione di vecchiaia con le regole Fornero (articolo 24, comma 6 DL 201/11 convertito in Legge n. 2014/2011),
· almeno 20 anni di anzianità contributiva.
L’opzione è utilizzabile fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale periodo è riconosciuta al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La quota di contribuzione previdenziale che il datore di lavoro avrebbe versato all’ente di previdenza se si fosse mantenuto l’orario pieno sarà invece corrisposta in busta paga. Tale somma non concorre alla formazione del reddito e non è soggetta a contribuzione previdenziale.
Il part-time per la pensione consente ai lavoratori che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro fine 2018 (massimo tre anni dalla pensione), di trasformare il contratto a tempo pieno in un part-time con riduzione d’orario tra 40 e 60% con le seguenti regole: lo stipendio mensile si riduce in proporzione all’orario ma comprende anche la somma che corrisponde ai mancati contributi previdenziali corrispondenti alle prestazioni non effettuate. In pratica, quindi, la retribuzione sarà più bassa di un full time ma più alta di un normale part-time. La somma integrativa incassata non concorre alla formazione del reddito e non si calcola ai fini della contribuzione, quindi c’è anche un’agevolazione fiscale.
Sul fronte contributivo il lavoratore non perde niente, perché l’impresa versa i contributi figurativi per la parte relativa alla prestazione non effettuata in seguito alla riduzione d’orario. Di conseguenza, quando il lavoratore arriva all’età pensionabile, prende la pensione piena.
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