Parte civile aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza
Ammissibilità della costituzione di parte civile per i reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza
In tema di ammissibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di cui gli art. 2637 c.c. (aggiotaggio) ed art. 2638 (ostacolo alla vigilanza), si segnala un importante arresto giurisprudenziale. Ci si riferisce alla recentissima ordinanza del GUP del Tribunale di Roma emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12.01.2018 e depositata in data 16.01.2018.
Il Giudice romano ammette la costituzione di parte civile in relazione al reato di aggiotaggio ex art. 2637 c.c., osservando che - quanto alla individuazione degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare con la previsione della fattispecie in esame, come oltre all’economia pubblica e al regolare funzionamento del mercato - alla condotta tipica consegue un effetto decettivo che non può non ripercuotersi sul patrimonio degli investitori, siccome indotti a porre in essere un’operazione o un investimento finanziario che in assenza di squilibri informativi o di operazioni artificiose non avrebbero intrapreso, o avrebbero maggiormente ponderato.
La tutela di cui si discute discende direttamente dall’art. 47 della Costituzione, che come noto è posto a protezione dei risparmi attraverso, tra l’altro, il coordinamento ed il controllo dell’esercizio del credito.
Per quanto attiene al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza previsto e punito dall’art. 2638 c.c., il GUP romano afferma che la norma in esame, pur non essendo volta a tutelare direttamente la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato né il patrimonio dei soci e degli investitori, non si può escludere la qualifica di danneggiato, e la legittimazione a costituirsi parte civile in capo a soci creditori ed ai risparmiatori.
Il presupposto per tale legittimazione è, ovviamente, l’aver subito un pregiudizio economico quale conseguenza dell’attività di ostacolo alle funzioni di controllo che l’autorità di vigilanza avrebbe dovuto esercitare sulla società alla quale i medesimi hanno concesso credito, o sulla quale hanno investito risorse personali, confidando gli stessi proprio nella correttezza dell’attività di controllo esercitata da tali autorità.
Il Giudice romano ammette la costituzione di parte civile in relazione al reato di aggiotaggio ex art. 2637 c.c., osservando che - quanto alla individuazione degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare con la previsione della fattispecie in esame, come oltre all’economia pubblica e al regolare funzionamento del mercato - alla condotta tipica consegue un effetto decettivo che non può non ripercuotersi sul patrimonio degli investitori, siccome indotti a porre in essere un’operazione o un investimento finanziario che in assenza di squilibri informativi o di operazioni artificiose non avrebbero intrapreso, o avrebbero maggiormente ponderato.
La tutela di cui si discute discende direttamente dall’art. 47 della Costituzione, che come noto è posto a protezione dei risparmi attraverso, tra l’altro, il coordinamento ed il controllo dell’esercizio del credito.
Per quanto attiene al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza previsto e punito dall’art. 2638 c.c., il GUP romano afferma che la norma in esame, pur non essendo volta a tutelare direttamente la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato né il patrimonio dei soci e degli investitori, non si può escludere la qualifica di danneggiato, e la legittimazione a costituirsi parte civile in capo a soci creditori ed ai risparmiatori.
Il presupposto per tale legittimazione è, ovviamente, l’aver subito un pregiudizio economico quale conseguenza dell’attività di ostacolo alle funzioni di controllo che l’autorità di vigilanza avrebbe dovuto esercitare sulla società alla quale i medesimi hanno concesso credito, o sulla quale hanno investito risorse personali, confidando gli stessi proprio nella correttezza dell’attività di controllo esercitata da tali autorità.
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