Parte Civile nel D.L.vo 231/2001


La ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo ex D.L.vo 231/2001
Parte Civile nel D.L.vo 231/2001
Come noto la costituzione di parte civile nel processo penale è lo strumento che consente ad un soggetto di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato oggetto del procedimento penale medesimo.
Le Società tuttavia possono essere coinvolte in un procedimento penale per fatti commessi dai propri organi (in buona sostanza gli amministratori, o soggetti comunque qualificati), ed in tal caso si instaura il procedimento ex D.L.vo 231/2001. Si tratta di procedimento che si incardina all’interno di quello penale per i fatti reato commessi dalle persone fisiche ed è strutturato in modo particolare per consentire di sanzionare un Ente, vale a dire un soggetto giuridico e non un soggetto fisico.
Fin dalla introduzione di tale normativa si è discusso sulla ammissibilità della costituzione di parte civile in tale subprocedimento. La giurisprudenza, negli anni, è arrivata ad escludere tale possibilità.
In particolare, la pronuncia della Cassazione Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 22512 , la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 12 luglio 2012 n. C-79/113, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 18.07.2014, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, c.p.p. e del D.L.vo 231/2001 sollevata dal GUP di Firenze con ordinanza del 17.12.2012, sembrava avessero posto una pietra tombale sulla questione.
Tali pronunce risultano tuttavia superate, e non in linea con il dettato normativo, da un lato, e con la più recente giurisprudenza, dall’altro.
Ci si riferisce in particolare all’ordinanza della Corte d’Assise di Taranto, emessa in data 4 ottobre 2016, nell’ambito del «processo ILVA».
La Corte analizza gli argomenti delle sopra citate sentenze e opera una corretta valutazione della Relazione Ministeriale al D.L.vo 231/2001 unitamente alla Legge Delega 29.08.2000 n. 300, e giungendo ad ammettere la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento ex D.L.vo 231/2001.
La Corte giunge ad una prima considerazione: «In ogni caso, mai nella relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 vi è un'espressa indicazione nel senso della Inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'Ente, mancanza che deve dirsi tanto più significativa quanto si abbia presente che ogni volta in cui il legislatore abbia voluto discostarsi da quella che è la norma dettata dal codice di procedura penale disciplinante un determinato istituto lo ha fatto in modo esplicito». Specifica poi che «...Le conseguenze, anche in termini di danno, differenti. Infatti, con riferimento alle condotte riparatone in senso ampio, il legislatore distingue due categorie diverse: da un lato vi è il risarcimento del danno e, dall'altro le conseguenze dannose o pericolose dal reato. Sicché si comprende come si tratti di conseguenze dannose che hanno una duplice fonte: la responsabilità dell'ente per colpa di organizzazione e il reato».
Ciò premesso, la Corte giunge ad ammettere la costituzione di parte civile anche considerando che l'Ente è chiamato a rispondere per un fatto proprio. Tale rilievo tra origine da un’attenta analisi dello schema ascrittivo di responsabilità delineato dalla L. 231/2001, che ruota attorno agli artt. 6 e 7, i quali agganciano la responsabilità penale della persona giuridica a requisiti idonei a formulare un giudizio di colpevolezza nella forma della c.d. «colpa di organizzazione».
Fatto proprio dell'ente che quindi, a detta della Corte, obbliga l’Ente medesimo a norma dell'art. 185 c.p., così come richiamato dall'art. 74 c.p.p., a sua volta espressamente applicabile ex art. 34 D.L.vo 231/2001, al risarcimento del danno.
In definitiva, il fatto proprio dell'ente obbliga l’Ente medesimo a norma dell'art. 185 c.p., così come richiamato dall'art. 74 c.p.p., a sua volta espressamente applicabile ex art. 34 D.L.vo 231/2001, al risarcimento del danno.

Articolo del:


di Avv. Gabriele Bisinella

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse