Parte la rottamazione delle liti fiscali
Dopo la rottamazione delle cartelle è possibile ottenere il condono di sanzioni e interessi di mora anche rispetto alle liti tributarie pendenti
La rottamazione delle cartelle, che in estrema sintesi prevedeva la possibilità di vedersi condonate le sanzioni e gli interessi di mora, è stata estesa alle liti pendenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La norma di riferimento è l’art. 11, D.L. 50/2017, in corso di conversione, che consente la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni per le liti pendenti al 31/12/2016.
La lite si considera pendente a quella data se il contribuente si è costituito in giudizio entro il 2016, sempre che, al momento di presentare la domanda di definizione agevolata, il processo sia già concluso con pronuncia definitiva; tuttavia va tenuto conto che i termini per impugnare le sentenze, ad oggi già pronunziate e che diverrebberro definitive tra l’entrata in vigolre del D.L. 50/2017 e il 30/09/2017, rimarranno sospesi per sei mesi.
La domanda va presentata entro il 30/09/2017 e per quella data va versato l’importo dovuto oppure la prima di tre rate mensili di pari importo.
Allorquando la lite riguardi solamente le sanzioni e non vi sia neppure un tributo collegato al quale la controversia si riferisce, la definizione non comporterà il pagamento di alcun importo purché il tributo sia stato comunque definitivo; se invece la controversia verte esclusivamente sulla questione sanzionatoria, la definizione agevolata è possibile dietro pagamento del 40% dell’importo contestato.
Il diniego alla definizione andrà notificato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31/07/2018 ed è impugnabile entro sessanta giorni, eventualmente in uno con la pregressa pronuncia giurisdizionale che non era stata impugnata proprio in virtù della domanda di definizione agevolata.
La norma di riferimento è l’art. 11, D.L. 50/2017, in corso di conversione, che consente la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni per le liti pendenti al 31/12/2016.
La lite si considera pendente a quella data se il contribuente si è costituito in giudizio entro il 2016, sempre che, al momento di presentare la domanda di definizione agevolata, il processo sia già concluso con pronuncia definitiva; tuttavia va tenuto conto che i termini per impugnare le sentenze, ad oggi già pronunziate e che diverrebberro definitive tra l’entrata in vigolre del D.L. 50/2017 e il 30/09/2017, rimarranno sospesi per sei mesi.
La domanda va presentata entro il 30/09/2017 e per quella data va versato l’importo dovuto oppure la prima di tre rate mensili di pari importo.
Allorquando la lite riguardi solamente le sanzioni e non vi sia neppure un tributo collegato al quale la controversia si riferisce, la definizione non comporterà il pagamento di alcun importo purché il tributo sia stato comunque definitivo; se invece la controversia verte esclusivamente sulla questione sanzionatoria, la definizione agevolata è possibile dietro pagamento del 40% dell’importo contestato.
Il diniego alla definizione andrà notificato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31/07/2018 ed è impugnabile entro sessanta giorni, eventualmente in uno con la pregressa pronuncia giurisdizionale che non era stata impugnata proprio in virtù della domanda di definizione agevolata.
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