Parte la rottamazione delle liti fiscali


Dopo la rottamazione delle cartelle è possibile ottenere il condono di sanzioni e interessi di mora anche rispetto alle liti tributarie pendenti
Parte la rottamazione delle liti fiscali
La rottamazione delle cartelle, che in estrema sintesi prevedeva la possibilità di vedersi condonate le sanzioni e gli interessi di mora, è stata estesa alle liti pendenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La norma di riferimento è l’art. 11, D.L. 50/2017, in corso di conversione, che consente la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni per le liti pendenti al 31/12/2016.
La lite si considera pendente a quella data se il contribuente si è costituito in giudizio entro il 2016, sempre che, al momento di presentare la domanda di definizione agevolata, il processo sia già concluso con pronuncia definitiva; tuttavia va tenuto conto che i termini per impugnare le sentenze, ad oggi già pronunziate e che diverrebberro definitive tra l’entrata in vigolre del D.L. 50/2017 e il 30/09/2017, rimarranno sospesi per sei mesi.
La domanda va presentata entro il 30/09/2017 e per quella data va versato l’importo dovuto oppure la prima di tre rate mensili di pari importo.
Allorquando la lite riguardi solamente le sanzioni e non vi sia neppure un tributo collegato al quale la controversia si riferisce, la definizione non comporterà il pagamento di alcun importo purché il tributo sia stato comunque definitivo; se invece la controversia verte esclusivamente sulla questione sanzionatoria, la definizione agevolata è possibile dietro pagamento del 40% dell’importo contestato.
Il diniego alla definizione andrà notificato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31/07/2018 ed è impugnabile entro sessanta giorni, eventualmente in uno con la pregressa pronuncia giurisdizionale che non era stata impugnata proprio in virtù della domanda di definizione agevolata.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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