Partecipazione finanziaria al capitale d'impresa
Fondo per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato
È stato pubblicato, con numero di repertorio 439/2016 in data 10/10/2016, nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, il Decreto Interministeriale (Ministero lavoro, politiche sociali ed economia e finanze) concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti.
Le imprese che possono accedere al beneficio del Fondo sono le società per azioni italiane e le società per azioni di altri paesi dell’unione europea che stabiliscono una o più sedi secondarie nel territorio dello stato italiano a condizione che posseggano un DURC in regola al momento dell’erogazione del finanziamento.
Il beneficio trova applicazione con riferimento alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.
La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Il decreto ricorda che l’adesione del lavoratore deve essere volontaria.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell’azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto al lavoratore.
Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l’importo delle risorse disponibili, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. A tal fine la concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.
Per accedere al beneficio le imprese interessate devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, secondo termini e modalità che verranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda.
Le imprese che possono accedere al beneficio del Fondo sono le società per azioni italiane e le società per azioni di altri paesi dell’unione europea che stabiliscono una o più sedi secondarie nel territorio dello stato italiano a condizione che posseggano un DURC in regola al momento dell’erogazione del finanziamento.
Il beneficio trova applicazione con riferimento alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.
La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Il decreto ricorda che l’adesione del lavoratore deve essere volontaria.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell’azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto al lavoratore.
Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l’importo delle risorse disponibili, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. A tal fine la concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.
Per accedere al beneficio le imprese interessate devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, secondo termini e modalità che verranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda.
Articolo del: