Parto anonimo e diritti del figlio
Parto anonimo tra diritto della madre al segreto e diritto del figlio a "risalire alle radici": come raggiungere un bilanciamento ragionevole?
La Cassazione a Sezioni Unite ha dato risposta a tale interrogativo con la sentenza n. 1946/2017, con la quale è stata chiamata a placare il dibattito insorto dopo l'intervento della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Nel caso Godelli c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si era pronunciata in merito al bilanciamento tra il diritto del figlio a risalire alle proprie origini e il diritto della madre all’anonimato, ritenendo che la normativa italiana fosse contrastante con la CEDU nella misura in cui accorda una preferenza incondizionata al diritto della madre a rimanere anonima anche molti anni dopo il parto, creando così un vulnus irremovibile al diritto del figlio a risalire alle proprie origini biologiche.
Sulla spinta di tale pronuncia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, L. 184/1983, poiché tale disposizione prevedeva nella sostanza l'irreversibilità della scelta della madre biologica di rimanere anonima al momento del parto, scelta, questa, garantita dall'art. 30, c. 1, D.P.R. n. 396/2000. Il Giudice delle Leggi aveva, infatti, ritenuto che il bilanciamento tra i valori di pari rilievo costituzionale in gioco (diritto all’identità personale del figlio e diritto all’anonimato della madre n.d.r.) fosse realizzato in termini eccessivamente rigidi e, pertanto, contrastante con gli artt. 2 e 3 Cost.
La Corte Costituzionale aveva così ritenuto di poter "salvare" tale norma solo mediante la previsione - da parte del legislatore - di un procedimento che consenta al Giudice, in seguito a una richiesta del figlio di risalire alle identità della madre, di interpellare quest'ultima ai fini di una eventuale revoca della scelta di rimanere anonima.
A seguito di tale pronuncia, parte della giurisprudenza aveva ritenuto indispensabile un intervento del legislatore e così, nella persistente assenza di un procedimento ad hoc, aveva negato al figlio la possibilità di accedere ai dati personali materni; altro orientamento aveva invece ritenuto inapplicabile l'art. 28, c. 7, L. 184/1983 in quanto incostituzionale e, anche nel silenzio dellla legge, aveva consentito di far ricorso all'interpello previsto per procedimenti analoghi. Aderendo al primo orientamento si impediva così di fatto - nell’inerzia del legislatore - al figlio di conoscere le proprie origini.
La Cassazione, con alcune pronunce del 2016, aveva superato tale problema quanto meno con riguardo ai casi in cui la madre naturale fosse già deceduta al momento della richiesta del figlio di conoscere l’identità della genitrice, superando così il dato normativo dell’art. 93 del Codice privacy. In tali situazioni, infatti, la Suprema Corte aveva ritenuto prevalente il diritto del figlio ad accedere alle informazioni relative alla madre, perché in detti casi, anche se il legislatore avesse previsto un procedimento apposito, sarebbe impossibile verificare la perdurante attualità della volontà della madre di rimanere anonima e così il diritto del figlio sarebbe del tutto vanificato.
Permaneva, invece, il problema di come poteva procedersi all’attuazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini nelle ipotesi in cui la madre fosse ancora in vita e le Sezioni Unite hanno risolto la questione nei seguenti termini.
Muovendo dalla considerazione che la sentenza n. 278/13 della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento che dichiara l’illegittimità costituzionale della norma che impediva l’interpello della madre naturale, le SS. UU. affermano, anzitutto, che detta disposizione deve ritenersi espunta dall’ordinamento sin dalla pubblicazione della sentenza. Per tale ragione, il Giudice che venga investito della richiesta del figlio di risalire all’identità della madre non ha alcun appiglio normativo che gli consenta di negare l’accesso a tali informazioni, perché l’art. 28, comma 7, L. 184/83 deve essere riletto in tutt’altra prospettiva, ossia quella di riconoscere al Giudice la possibilità di interpellare con la massima riservatezza la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale in merito alla scelta di rimanere anonima, mediante l’applicazione del procedimento previsto per la ricerca delle origini del figlio adottato.
Da tale possibilità tuttavia non discende un diritto incondizionato del figlio a conoscere la propria storia parentale, perché a fronte del diniego della madre di svelare la propria identità, il diritto fondamentale all’anonimato prevale.
Nel caso Godelli c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si era pronunciata in merito al bilanciamento tra il diritto del figlio a risalire alle proprie origini e il diritto della madre all’anonimato, ritenendo che la normativa italiana fosse contrastante con la CEDU nella misura in cui accorda una preferenza incondizionata al diritto della madre a rimanere anonima anche molti anni dopo il parto, creando così un vulnus irremovibile al diritto del figlio a risalire alle proprie origini biologiche.
Sulla spinta di tale pronuncia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, L. 184/1983, poiché tale disposizione prevedeva nella sostanza l'irreversibilità della scelta della madre biologica di rimanere anonima al momento del parto, scelta, questa, garantita dall'art. 30, c. 1, D.P.R. n. 396/2000. Il Giudice delle Leggi aveva, infatti, ritenuto che il bilanciamento tra i valori di pari rilievo costituzionale in gioco (diritto all’identità personale del figlio e diritto all’anonimato della madre n.d.r.) fosse realizzato in termini eccessivamente rigidi e, pertanto, contrastante con gli artt. 2 e 3 Cost.
La Corte Costituzionale aveva così ritenuto di poter "salvare" tale norma solo mediante la previsione - da parte del legislatore - di un procedimento che consenta al Giudice, in seguito a una richiesta del figlio di risalire alle identità della madre, di interpellare quest'ultima ai fini di una eventuale revoca della scelta di rimanere anonima.
A seguito di tale pronuncia, parte della giurisprudenza aveva ritenuto indispensabile un intervento del legislatore e così, nella persistente assenza di un procedimento ad hoc, aveva negato al figlio la possibilità di accedere ai dati personali materni; altro orientamento aveva invece ritenuto inapplicabile l'art. 28, c. 7, L. 184/1983 in quanto incostituzionale e, anche nel silenzio dellla legge, aveva consentito di far ricorso all'interpello previsto per procedimenti analoghi. Aderendo al primo orientamento si impediva così di fatto - nell’inerzia del legislatore - al figlio di conoscere le proprie origini.
La Cassazione, con alcune pronunce del 2016, aveva superato tale problema quanto meno con riguardo ai casi in cui la madre naturale fosse già deceduta al momento della richiesta del figlio di conoscere l’identità della genitrice, superando così il dato normativo dell’art. 93 del Codice privacy. In tali situazioni, infatti, la Suprema Corte aveva ritenuto prevalente il diritto del figlio ad accedere alle informazioni relative alla madre, perché in detti casi, anche se il legislatore avesse previsto un procedimento apposito, sarebbe impossibile verificare la perdurante attualità della volontà della madre di rimanere anonima e così il diritto del figlio sarebbe del tutto vanificato.
Permaneva, invece, il problema di come poteva procedersi all’attuazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini nelle ipotesi in cui la madre fosse ancora in vita e le Sezioni Unite hanno risolto la questione nei seguenti termini.
Muovendo dalla considerazione che la sentenza n. 278/13 della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento che dichiara l’illegittimità costituzionale della norma che impediva l’interpello della madre naturale, le SS. UU. affermano, anzitutto, che detta disposizione deve ritenersi espunta dall’ordinamento sin dalla pubblicazione della sentenza. Per tale ragione, il Giudice che venga investito della richiesta del figlio di risalire all’identità della madre non ha alcun appiglio normativo che gli consenta di negare l’accesso a tali informazioni, perché l’art. 28, comma 7, L. 184/83 deve essere riletto in tutt’altra prospettiva, ossia quella di riconoscere al Giudice la possibilità di interpellare con la massima riservatezza la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale in merito alla scelta di rimanere anonima, mediante l’applicazione del procedimento previsto per la ricerca delle origini del figlio adottato.
Da tale possibilità tuttavia non discende un diritto incondizionato del figlio a conoscere la propria storia parentale, perché a fronte del diniego della madre di svelare la propria identità, il diritto fondamentale all’anonimato prevale.
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