Passaggio generazionale e studi di settore
La fiscalità di massa e l'esplosione dei contribuenti da verificare ha portato il legislatore ad espandere ed estendere l'applicazione di metodologie automatiche di determinazione del reddito imponibile. Dai parametri, agli studi di settore agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) per imprese e professionisti al redditometro od alla tassazione catastale per i privati.
Nell'Ordinanza n. 29470 del 2021 la Cassazione esamina l'applicabilità degli studi di settore ad un delicato caso inerente un'impresa proseguita dagli eredi dell'imprenditore defunto. Detti eredi, prima della scomparsa del padre, non operavano nell'impresa. L'Amministrazione finanziaria, si legge nell'Ordinanza, ha ritenuto applicabili gli esiti del software GERICO "sol perché la ditta era preesistente al subentro e perciò stesso in grado di procedere inerzialmente senza scosse".
La Corte ricorda che l'art.62 bis del d.l. 331 del 1993 pone come giustificazione dell'accertamento standardizzato il solo disallineamento dal parametro indicato dallo studio di settore, ma esige, a seguito del contraddittorio con il contribuente, un esame particolarmente attento delle sue controdeduzioni. Tra queste, vi erano il non prevedibile e improvviso passaggio generazionale che non consente una acritica applicazione dei metodi predittivi come gli Studi di Settore senza una previa analisi del caso concreto e delle circostanze di fatto.
La pronuncia è di rilievo in quanto ricorda i limiti intrinsechi delle metodologie accertative standardizzate o basate su algoritmi e regressioni; ben venga il loro utilizzo nella selezione delle fattispecie "anomale" da sottoporre a controllo ma (grande) attenzione a prender per certo l'esito di detti calcoli.
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