Patent box


E` una misura agevolativa fiscale applicabile su quei redditi che derivano dallo sfruttamento di opere dell’ingegno a partire dal 2015
Patent box
Con questo termine si indica un regime agevolato di tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali. In altri termini possiamo dire che si tratta di una misura agevolativa dal punto di vista fiscale, applicabile su quei redditi che derivano dallo sfruttamento di opere dell’ingegno a partire dal 2015.
Infatti, il patent box è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge di stabilità 2015 (Legge n.190 del 2014 ) in vigore a partire da primo gennaio 2015, e può essere applicato ai titolari di reddito di impresa che deriva dall’utilizzo di beni immateriali.
Con esso l’Italia si pone in rapporto di continuità con la normativa applicata in altri Paesi dell’Unione Europea come Belgio, Francia, Gran Bretagna ed altri, al fine di armonizzare, dal punto di vista fiscale, le varie normative esistenti e disincentivare la collocazione dei beni immateriali in Paesi diversi dall’Italia in cui vi è una fiscalità maggiormente favorevole per le attività di ricerca e di sviluppo, allineandosi in questo modo al resto dell’Europa.
I benefici che derivano dal Patent Box in Italia interessano la maggior parte dei beni immateriali quali:
· software;
· brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
· marchi d'impresa;
· disegni e modelli;
· know-how (ovvero processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico).
E’ un regime applicabile ai titolari di reddito d’impresa sia italiani che stranieri che svolgono attività di ricerca e sviluppo volte al mantenimento, all’accrescimento ed allo sviluppo di proprietà intellettuali. I contribuenti stranieri possono esercitare l’opzione per il Patent Box a condizione di produrre reddito d’impresa in Italia tramite una stabile organizzazione e di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione.
Questo regime di tassazione agevolata è di tipo opzionale, nel senso che spetta al titolare scegliere se accedere a tale regime oppure restare assoggettato ad una tassazione di tipo ordinario. Inoltre vige per 5 periodi di imposta successivi rispetto a quello in cui si esercita l’opzione, è irrevocabile e rinnovabile.
Per esercitare l’opzione è prevista una fase di transizione in cui occorrerà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate tale scelta, mentre trascorsi i primi due anni dal periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2014, basterà comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi.
La quota soggetta ad agevolazione fiscale è calcolata in base al rapporto tra i costi sostenuti per lo sviluppo, per il mantenimento e accrescimento del bene immateriale ed i costi complessivi, tale risultato deve quindi essere moltiplicato per il reddito generato dal prodotto immateriale.
Ciò che si ricava è la quota di reddito agevolabile, a cui si applicano le percentuali del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017.
L’agevolazione non può essere applicata alle società che sono assoggettate a procedure fallimentari, in liquidazione o in amministrazione straordinaria, proprio perché per esse si applicano criteri diversi da quelli ordinari per la determinazione del reddito.

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di Studio Molinaro

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