Patent Box: determinazione del reddito agevolabile


L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e soluzioni interpretative sull’impianto del Patent Box
Patent Box: determinazione del reddito agevolabile
Il regime agevolativo del Patent Box è stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), e successivamente modificato da altri interventi normativi. Con la Circolare n. 36/E del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alle modalità applicative di tale istituto.
In data 11/04/2016 l’Agenzia con la Circolare n. 11/E ha fornito nuovi importanti chiarimenti sull’impianto generale del Patent Box, nonché soluzioni interpretative ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti al fine di agevolare la presentazione della documentazione relativa alle istanze di ruling (accordo).
La Circolare su indicata offre molti spunti di lettura, tra i quali quello più atteso riguarda la determinazione del reddito agevolabile. Tale elemento moltiplicato per il Nexus Ratio (dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi) determina la quota di reddito agevolabile che consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP in sede di dichiarazione annuale.
Con la procedura di ruling si determina in via preventiva ed in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei componenti positivi impliciti e dei componenti negativi ascrivibili al bene immateriale oggetto dell’istanza al fine di poter determinare il reddito agevolabile. Nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale occorre quindi determinare il contributo economico fornito dall’intangibile al fine di ottenere l’agevolazione fiscale.
Il contributo economico consiste nella quota di reddito di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo derivante dall’attività di impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso. Tale reddito figurativo è il risultato del Conto economico virtuale riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive della royalty implicita sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, dalla sommatoria di tutti i costi diretti ed indiretti relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o miglioramento del bene immateriale.
Il valore della predetta royalty, da individuare nell’ambito delle componenti positive non è esplicito, cioè determinato a seguito di una specifica contrattazione tra parti giuridicamente distinte, ma risulta "implicito" e pertanto, da estrapolare dal prezzo di vendita del bene o dal servizio ceduto a terzi.
La relazione illustrativa al Patent Box chiarisce che il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando le componenti positive implicite e negative di reddito imputabili allo sfruttamento dell’intangibile. Ai fini della determinazione delle componenti positive occorre fare riferimento ai ricavi potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alla medesima condizione di impiego, da soggetti terzi indipendenti.
E’ utile infine ricordare che nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione, i criteri e i metodi di determinazione del contributo economico al reddito di impresa sono stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Pertanto il reddito agevolabile sarà dato dalla differenza tra i componenti positivi diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad essi connessi, considerando che per la determinazione del reddito agevolabile la deducibilità dei costi segue le regole del TUIR.
Una volta determinato il reddito agevolabile sarà quindi possibile moltiplicarlo per il Nexus Ratio dato dal rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene e a questo applicare la percentuale detassabile pari al 30% per l’esercizio 2015, al 40% per l’esercizio 2016 e al 50% per l’esercizio 2017 e seguenti. Il risultato così ottenuto corrisponderà alla quota di reddito agevolabile cioè la variazione in diminuzione da apportare nelle dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e IRES e nella dichiarazione IRAP.

Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

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