Patent Box, se innovo il fisco è più leggero!
Entro il 25 marzo 2015 dovrà essere convertito il Decreto Legge 24 Gennaio 2015 che prevede il c.d. Patent Box
Il Patent Box è stato introdotto dalla Legge di Stabilità anche in Italia sull’onda di esperienze già maturate in altri Paesi Europei. Il fine dichiarato è di attrarre in Italia investimenti qualificati ed evitare nel contempo i fenomeni di delocalizzazione strumentali a pagare meno tasse.
Si tratta in estrema sintesi di un sistema di agevolazione fiscale a favore delle persone giuridiche (non si applica alle persone fisiche) che attuano delle politiche di investimento su marchi, brevetti, disegni e modelli e know-how industriali giuridicamente tutelati e/o tutelabili.
Presupposto dell’agevolazione è la tutela degli assets di Proprietà Industriale. In particolare le Aziende potranno beneficiare di una parziale esclusione, ai fini Ires ed Irap, dei redditi derivanti dallo sfruttamento diretto ed indiretto (ad esempio mediante licenza a terzi dei propri diritti sui titoli) di opere dell’ingegno.
Condizione per l’applicazione dell’agevolazione è che sia svolta attività di ricerca e sviluppo, anche in outsourcing ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni tutelati dai diritti di privativa.
Ai fini della determinazione del reddito che può beneficiare dell’agevolazione si deve far riferimento ai a) costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale aumentato dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene sino a concorrenza del 30% ed ai b) costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Il beneficio della detassazione - pari rispettivamente al 30% e al 40% nel 2015 e 2016 arriverà a pieno regime nel 2017, anno in cui sarà prevista un’esclusione dal reddito imponibile del 50% dell’utile derivante dall’impiego di alcuni beni immateriali dell’impresa.
Una ulteriore caso di agevolazione previsto dal Patent Box si rintraccia nell’ipotesi in cui l’azienda ceda i diritti esclusivi sul bene immateriale, ad esempio nell’ambito di contratti di affitto o cessione di rami d’azienda. Le plusvalenze derivanti dalla cessione del titolo di Proprietà Industriale non concorreranno a formare il reddito complessivo ai fini di imposizione fiscale, a condizione che entro i due esercizi successivi a quello in cui si è effettuata la cessione, l’azienda reinvesta almeno il 90% di dette plusvalenze in attività di ricerca e sviluppo, anche affidate in outsourcing ad università o enti di ricerca equiparati.
È previsto inoltre che si possa stipulare un accordo facoltativo con l’amministrazione finanziaria mediante un Ruling preventivo con l’Agenzia delle entrate da parte delle imprese che sfruttano direttamente «intangibles» di cui sono anche proprietarie.
Si tratta in estrema sintesi di un sistema di agevolazione fiscale a favore delle persone giuridiche (non si applica alle persone fisiche) che attuano delle politiche di investimento su marchi, brevetti, disegni e modelli e know-how industriali giuridicamente tutelati e/o tutelabili.
Presupposto dell’agevolazione è la tutela degli assets di Proprietà Industriale. In particolare le Aziende potranno beneficiare di una parziale esclusione, ai fini Ires ed Irap, dei redditi derivanti dallo sfruttamento diretto ed indiretto (ad esempio mediante licenza a terzi dei propri diritti sui titoli) di opere dell’ingegno.
Condizione per l’applicazione dell’agevolazione è che sia svolta attività di ricerca e sviluppo, anche in outsourcing ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni tutelati dai diritti di privativa.
Ai fini della determinazione del reddito che può beneficiare dell’agevolazione si deve far riferimento ai a) costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale aumentato dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene sino a concorrenza del 30% ed ai b) costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Il beneficio della detassazione - pari rispettivamente al 30% e al 40% nel 2015 e 2016 arriverà a pieno regime nel 2017, anno in cui sarà prevista un’esclusione dal reddito imponibile del 50% dell’utile derivante dall’impiego di alcuni beni immateriali dell’impresa.
Una ulteriore caso di agevolazione previsto dal Patent Box si rintraccia nell’ipotesi in cui l’azienda ceda i diritti esclusivi sul bene immateriale, ad esempio nell’ambito di contratti di affitto o cessione di rami d’azienda. Le plusvalenze derivanti dalla cessione del titolo di Proprietà Industriale non concorreranno a formare il reddito complessivo ai fini di imposizione fiscale, a condizione che entro i due esercizi successivi a quello in cui si è effettuata la cessione, l’azienda reinvesta almeno il 90% di dette plusvalenze in attività di ricerca e sviluppo, anche affidate in outsourcing ad università o enti di ricerca equiparati.
È previsto inoltre che si possa stipulare un accordo facoltativo con l’amministrazione finanziaria mediante un Ruling preventivo con l’Agenzia delle entrate da parte delle imprese che sfruttano direttamente «intangibles» di cui sono anche proprietarie.
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