Paternità indesiderata
Può essere richiesto il risarcimento dei danni per una paternità indesiderata causata dalla menzogna del partner sul proprio stato di fertilità?
Rassicurato dalla donna circa il proprio attuale stato di infertilità (calcolo del periodo fertile basato sul metodo di Ogino Knaus), l’uomo accetta di avere un rapporto sessuale non protetto.
Dopo qualche settimana dal rapporto, la donna comunica all’uomo di essere incinta.
L’uomo, sentendosi ingannato, obbligato a riconoscere il figlio e a provvedere al suo mantenimento fino all’indipendenza economica, agisce nei confronti della donna per chiedere il risarcimento del danno.
Con Sentenza n. 10906 del 05 Maggio 2017, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la donna non aveva alcun obbligo di informare il compagno circa il proprio stato di fertilità o meno, posto che tale aspetto ben può essere ricondotto nel diritto di riservatezza della persona.
L’eventuale menzogna su tale stato, dal quale ne deriva una paternità indesiderata, non è fonte di alcun obbligo risarcitorio in quanto, qualora una persona non volesse procreare, può reperire, con semplicità, mezzi contraccettivi:
"...la Corte ha precisato che la menzogna del partner sulla supposta non fertilità non può dar diritto al alcun risarcimento del danno per il combinato disposto ai sensi degli artt. 1227 e 2056, comma 1, c.c. posto che se una delle due persone non ha desiderio di procreare, secondo l’ordinaria diligenza, ben può avvalersi di mezzi contraccettivi sicuri, facilmente reperibili, senza affidarsi alle dichiarazioni altrui. Diversamente la persona si assume le conseguenze della propria azione...."
Il Supremo Collegio, con la pronuncia in questione, ha altresì precisato l’insussistenza di qualsivoglia danno morale stante l’inesistenza di una fattispecie criminosa.
D’altronde, continua il Collegio, non può dirsi integrata la violenza sessuale in quanto tale norma tutela la libertà di compiere o meno atti sessuali e non la volontà di procreare.
Né, tantomeno, la paternità indesiderata può essere qualificata come truffa posto che l’Art. 640 Cod. Pen. è un reato contro il patrimonio.
Dopo qualche settimana dal rapporto, la donna comunica all’uomo di essere incinta.
L’uomo, sentendosi ingannato, obbligato a riconoscere il figlio e a provvedere al suo mantenimento fino all’indipendenza economica, agisce nei confronti della donna per chiedere il risarcimento del danno.
Con Sentenza n. 10906 del 05 Maggio 2017, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la donna non aveva alcun obbligo di informare il compagno circa il proprio stato di fertilità o meno, posto che tale aspetto ben può essere ricondotto nel diritto di riservatezza della persona.
L’eventuale menzogna su tale stato, dal quale ne deriva una paternità indesiderata, non è fonte di alcun obbligo risarcitorio in quanto, qualora una persona non volesse procreare, può reperire, con semplicità, mezzi contraccettivi:
"...la Corte ha precisato che la menzogna del partner sulla supposta non fertilità non può dar diritto al alcun risarcimento del danno per il combinato disposto ai sensi degli artt. 1227 e 2056, comma 1, c.c. posto che se una delle due persone non ha desiderio di procreare, secondo l’ordinaria diligenza, ben può avvalersi di mezzi contraccettivi sicuri, facilmente reperibili, senza affidarsi alle dichiarazioni altrui. Diversamente la persona si assume le conseguenze della propria azione...."
Il Supremo Collegio, con la pronuncia in questione, ha altresì precisato l’insussistenza di qualsivoglia danno morale stante l’inesistenza di una fattispecie criminosa.
D’altronde, continua il Collegio, non può dirsi integrata la violenza sessuale in quanto tale norma tutela la libertà di compiere o meno atti sessuali e non la volontà di procreare.
Né, tantomeno, la paternità indesiderata può essere qualificata come truffa posto che l’Art. 640 Cod. Pen. è un reato contro il patrimonio.
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