Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili


Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese giudiziali può ricorrere al gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili
Cos’è?
Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese giudiziali, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominare un difensore a propria scelta tra quelli nell’elenco degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è uno strumento che garantisce il diritto di difesa, in attuazione dell’art. 24 della Costituzione.

Per quali procedimenti?
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e nei confronti di chi sostiene ragioni manifestamente infondate.
Nei giudizi penali è escluso dal gratuito patrocinio chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato, mentre possono accedere al servizio l’imputato, l’indagato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e chiunque intenda esercitare l’azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato.

Quali sono i requisiti?
Il requisito per l’ammissione è il possesso di un reddito (imponibile ai fini IRPEF), risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.369,24 (non rileva la dichiarazione ISEE).
Per calcolare il reddito si fa riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente alla richiesta; si considerano e si sommano tutti i redditi imponibili dell’interessato, anche i redditi che sono esenti da irpef (es. pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.).

E se l’interessato convive con altri soggetti?
Nel caso quest’ultimo abbia conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Ma ci sono due eccezioni a questa regola:
se oggetto della causa sono diritti personalissimi (ad es.: il diritto al nome); se gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare.
Una Sentenza della Cassazione (sent. n. 44121 del 13.11.2012) ha altresì precisato che se l’interessato convive con altri familiari, anche non consanguinei o affini, il reddito di riferimento è sempre costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia allargata. Infatti, secondo la Corte, il poter fruire dell’apporto economico dei vari componenti il "nucleo familiare" (anche solo di fatto) renderebbe l’ammissione al gratuito patrocinio del soggetto in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione e partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale.
In definitiva, nel determinare il reddito utile all’accesso al beneficio, si fa riferimento non più ai soli familiari componenti del nucleo familiare originario, (uniti all’istante da vincoli di parentela o affinità), bensì anche a quei componenti che, convivendo e contribuendo alla vita in comune, costituiscono il nucleo familiare.
La sentenza così mette in evidenza quella che è la rappresentazione demografica del tessuto italiano sociale con famiglie sempre meno ancorate al vincolo giuridico del coniugio o della discendenza.

Questo diritto può essere revocato?
Il giudice della causa, anche dopo che sia avvenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, può revocarlo.
Le decisioni dei giudici hanno, infatti, stabilito che il giudice ha questo potere ogni qual volta, valutata la situazione economica di tutto il periodo in cui il gratuito patrocinio ha operato si accorga che essa è cambiata a seguito di nuove disponibilità incompatibili con la concessione del beneficio.
Chiaramente la revoca riguarda solo l’attività difensiva svolta nel periodo successivo al mutamento della situazione reddituale.
Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.

Come si presenta?
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata da lui o dal difensore al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.
La domanda deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- le enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove;
- le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e relativi codici fiscali;
- l’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa.
Un cenno particolare merita l’art. 144 che introduce la possibilità di ammettere al patrocinio il fallimento nei processi in cui la procedura stessa è parte. Per godere del beneficio è sufficiente il decreto che il Giudice Delegato emette e in cui certifica che il fallimento non ha fondi sufficienti, non occorrendo un provvedimento amministrativo né del Consiglio dell’Ordine né del Giudice procedente.

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di Lorenzo Cirri

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