Patrocinio a spese dello Stato: requisiti e novità
Il c.d. Gratuito Patrocinio è un importante istituto che attua il precetto Costituzionale di cui all'art. 24 (Diritto alla tutela giurisdizionale)
Come indicato dal Ministero della Giustizia, la rappresentanza giudiziale, sia per agire sia per difendersi, della persona non abbiente può esercitarsi attraverso la nomina e l'assistenza di un Avvocato a spese dello Stato, purché le pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, conosciuto dai più come "Gratuito Patrocinio", vale sia nell’ambito di un processo civile, ivi incluse le procedure di volontaria giurisdizione (quali: separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), sia nel processo amministrativo, contabile e tributario, nonché nel processo penale.
Tale ammissione è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.528,41.
Se l'istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente di codesto nucleo.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
La domanda, in ambito civile si presenta, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Nel caso in cui la domanda non venga accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
E se la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III.
Purtroppo a volte gli Avvocati si trovano nella scomoda posizione di dover rinunciare al cliente che chieda di essere difeso con il c.d. «gratuito patrocinio» perché i compensi liquidati dallo Stato all’esito della causa sono spesso molto esigui e distanti da un giusto compenso per l'impegno professionale profuso a favore dell'assistito.
Fortunatamente una recentissima Ordinanza della Suprema Corte [1] ha statuito che il magistrato nel determinare la liquidazione del compenso legale di un Avvocato patrocinatore a Spese dello Stato non possa quantificare tale compenso in via forfettaria, ma debba attenersi alla nota spese che l’avvocato medesimo ha presentato, e se ritenesse di discostarsi dalle richieste del professionista sia tenuto a motivare le ragioni dell’esclusione di alcune voci ed a fornire esplicite spiegazioni sui criteri di calcolo seguiti, di modo che sia possibile controllare ed eventualmente impugnare la decisione sul punto.
Avv. Marcella Burlando
[1] Cass. ord. n. 20325 del 23.08.2017.
[2] Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, conosciuto dai più come "Gratuito Patrocinio", vale sia nell’ambito di un processo civile, ivi incluse le procedure di volontaria giurisdizione (quali: separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), sia nel processo amministrativo, contabile e tributario, nonché nel processo penale.
Tale ammissione è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.528,41.
Se l'istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente di codesto nucleo.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
La domanda, in ambito civile si presenta, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Nel caso in cui la domanda non venga accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
E se la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III.
Purtroppo a volte gli Avvocati si trovano nella scomoda posizione di dover rinunciare al cliente che chieda di essere difeso con il c.d. «gratuito patrocinio» perché i compensi liquidati dallo Stato all’esito della causa sono spesso molto esigui e distanti da un giusto compenso per l'impegno professionale profuso a favore dell'assistito.
Fortunatamente una recentissima Ordinanza della Suprema Corte [1] ha statuito che il magistrato nel determinare la liquidazione del compenso legale di un Avvocato patrocinatore a Spese dello Stato non possa quantificare tale compenso in via forfettaria, ma debba attenersi alla nota spese che l’avvocato medesimo ha presentato, e se ritenesse di discostarsi dalle richieste del professionista sia tenuto a motivare le ragioni dell’esclusione di alcune voci ed a fornire esplicite spiegazioni sui criteri di calcolo seguiti, di modo che sia possibile controllare ed eventualmente impugnare la decisione sul punto.
Avv. Marcella Burlando
[1] Cass. ord. n. 20325 del 23.08.2017.
[2] Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141
Articolo del: