Paura nel mondo delle polizze a contenuto finanziario


I timori sollevati da una recente sentenza della Cassazione e i vantaggi che per poco tempo abbiamo pensato di aver perso…
Paura nel mondo delle polizze a contenuto finanziario
La recente sentenza della Corte d Cassazione n. 10333/2018 non ha mancato di creare paura e delusione nel mondo delle polizze a contenuto finanziario, sia nel versante delle compagnie assicurative proponenti, che dell’utilizzatore finale. Nelle prime ore tuonavano affermazioni di presagio verso la fine imminente di uno strumento di elevata diffusione quali sono le polizze a contenuto finanziario (Unit Linked - Index Linked), inoculando una serie di timori nei clienti ed utilizzatori di questa formula circa la tenuta dei vantaggi accessori. Neppure il presidio adeguatamente esercitato ormai da anni da tutta la normativa generata in Italia ed in Europa, verso la quale il nostro paese appare ben allineato, ha potuto arginare sentenze letali.
Già dalle giornate successive i toni si sono abbassati con il progredire delle informazioni sui dettagli della sentenza, mettendo da subito in luce il fatto che una valutazione istintiva ed immediata aveva proibito di pensare che una sentenza, pur pronunciata da un organo di primissimo piano ed importanza, difficilmente avrebbe potuto distruggere un impianto normativo già ben trafficato e presidiato da tutti gli organi dotati di poteri di verifica e controllo. Pare infatti che la sentenza oggetto di tante chiacchere sia in sostanza motivata dal vizio specifico di un singolo caso e non sulla generalità di tali strumenti.

Ma quali sono i vantaggi che per poco tempo abbiamo pensato di aver perso?
In buona sostanza la matrice comune è di natura fiscale, da una parte mirata alla possibilità di rinviare a fine contratto il pagamento del capital gain, mentre dall’altra si ottiene il risultato di non contribuire alla formazione della massa successoria, cioè la somma di tutte le attività patrimoniali e finanziarie esigibili alla data del decesso e destinabili agli eredi.
Per quanto concerne il capital gain o tassazione delle rendite finanziarie che si dica, oggetto negli ultimi anni di molteplici variazioni di aliquota e metodo calcolo che, in ultima analisi, ormai dal luglio 2011 impongono il regolamento immediato delle rendite al momento del realizzo, rimandando l’utilizzo delle minusvalenze alla compensazione con rendite finanziarie prodotte da operazioni dirette in titoli azionari, obbligazionari e certificati, entro il quarto anno dalla sua formazione. Restano confermate le agevolazioni di trattamento fiscale sui titoli di emissione statale, nazionali o assoggettate il solo vincolo di appartenenza ad una lista di Paesi graditi o "white list", tuttora trattati al 12,50%. Le polizze a contenuto finanziario rappresentano un recinto di strumenti finanziari e di tutta l’operatività derivante di negoziazione e modifica. Rispettata l’unica condizione di non scavalcare il recinto, cioè di non prelevare, il carico fiscale è rinviato alla fine del contratto e calcolato sul beneficio netto di compensazione dei singoli risultati, quindi dopo aver compensato le perdite. Appare evidente il duplice vantaggio di rinvio temporale e soprattutto di calcolo al costo puro. Eventuali prelevamenti parziali subiscono lo stesso metodo di calcolo. Occorre anche sapere che gli strumenti solitamente utilizzati nelle polizze appartengono a "classi istituzionali" meno esposte ai costi ricorrenti e non raggiungibili dal privato risparmiatore.

Se invece analizziamo il versante della massa successoria, immediatamente atterriamo nel mondo del passaggio generazionale, tema di primissima importanza e di rilevante interesse per tutti. E’ noto che in Italia esiste ad oggi in linea diretta un limite esente da imposte successorie pari ad € 1 milione per codice fiscale percettore, superato il quale si incontra una tassa del 4% sulla parte eccedente, in crescita se allentiamo il grado di parentela. E’ opportuno sapere che le polizze non contribuiscono alla composizione della base calcolo, ed analogo beneficio è riconosciuto anche ai titoli di stato.
I principali attori delle polizze sono due, il contrante / titolare del contratto ed il beneficiario designato mortis causa. Esattamente qui nasce la possibilità di organizzare il trasferimento, ad uno o più eredi anche esterni all’asse ereditario di legge, le somme contenute. Tale scelta è reversibile e modificabile in ogni momento, lasciando al "contraente" la totale disponibilità di utilizzo e destinazione del proprio patrimonio in corso di vita e delle scelte di gestione ad esso applicate, sempre e nel totale rispetto della legge.
Non credo si possa chiedere altro, se la scelta è stata correttamente valutata ed adeguatamente proposta.
Nessuno può escludere la possibilità di futuri cambiamenti normativi in grado in qualche modo modificare la situazione riferita senza effetti di retroattività, ma va considerato il terreno di confronto ed i margini di reciproca convenienza tra i due specifici attori, Stato da una parte e compagnie assicurative dall’altra, quindi tra emittente di titoli del debito pubblico e l’insieme dei maggiori compratori da sempre.
Ovviamente il confronto è logico ed inevitabile, con tutti i presupposti che questo continui su livelli di reciproca correttezza e beneficio, senza dimenticare il terzo attore, cioè il "contraente". Può anche sembrare strano che in un mondo in cui tutti sanno tutto, possano annidarsi situazioni di confusione e allarme per un’operazione non correttamente attivata.

Sono e resto un convinto sostenitore del fatto l’utilizzo improprio di strumenti, anche in ambiente finanziario, sia da sempre il vizio più grande e più frequentemente rilevabile. Le cause sono tante, antiche, calcificate e difficili da rimuovere, con unico comune denominatore nella mancanza di un buon livello di consulenza che aiuti a scegliere la corretta via ed a mantenere nel tempo la miglior possibile attenzione allo scopo. Sono anche intimamente convinto del fatto che prima i risparmiatori riusciranno a condividere questo concetto praticandone i suggerimenti, tanto prima riusciranno a limitare gli errori ed a evitare di intraprendere avventure apparentemente dorate che possono nascondere problemi di difficile risoluzione. La storia, anche recente, conferma che il problema e la soluzione potrebbero non incontrarsi, mai.

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di Piero Cagnoni

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