Peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio. Distinzioni tra i tre reati?


Quando si parla di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi?
Peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio. Distinzioni tra i tre reati?

L'importanza per la collettività dei soggetti titolari dei doveri e poteri della pubblica amministrazione ha sempre determinato particolare attenzione del legislatore e della magistratura penale nei confronti dei reati che si possono commettere nell'esercizio delle suddette funzioni.

 

Il Peculato è previsto dall'art. 314 del codice penale che stabilisce la pena da 4 anni a 10 anni e mezzo per “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”.

 

La truffa aggravata è prevista dagli articoli 640 e 61 numero 9 che unitamente prevedono la punizione di chi con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Infine l'art. 323 stabilisce che “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

 

Dalla prima lettura ci accorgiamo che tutte le fattispecie sono reati propri cioè che possono essere commessi solo da pubblici ufficiali (colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria) o incaricati di pubblico servizio (dipendenti poste, insegnanti, ecc.). Per la verità la truffa è un reato comune, è l'aggravante di cui al n.9 del 61 c.p. che è propria e conseguentemente rende proprio il reato.

 

Inoltre, ci accorgiamo che l'abuso d'ufficio è per sua natura un reato residuale che si applica quando manchi uno degli elementi degli altri due e che la sua condotta tipica è descritta solamente dal verbo generico abusare, per il peculato è l'appropriazione di beni o denari altrui che sono a lui affidati in virtù della sua qualifica, mentre per la truffa sono gli artifici e raggiri posti in essere per indurre in errore.

 

Sono reati contro la pubblica amministrazione che si vedrà lesa nel suo buon andamento; solo i primi due possono essere plurioffensivi ledendo anche i privati direttamente coinvolti.

L'evento di tutti e tre i reati è sostanzialmente lo stesso, cioè un vantaggio patrimoniale o non che raggiunge il reo mentre dal punto di vista della vittima, per il peculato e la truffa, vi sarà un danno prevalentemente patrimoniale.

 

La Cassazione ha stabilito con sentenza 41599 del 2013 della VI sezione penale che: “L'elemento distintivo tra il peculato e la truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61, numero 9, del C.p. va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. È ravvisabile, quindi, il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e l'eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene ma a occultare l'illecito; mentre, vi è la truffa aggravata quando l'impossessamento del denaro o di altra utilità costituisce conseguenza logica e temporale degli artifizi e raggiri posti in essere dal funzionario altrimenti privo della possibilità di acquisirne direttamente l'importo, non avendone autonomamente la disponibilità”.

Quindi, commette peculato il funzionario a cui vengono affidati dei soldi da versare nel conto corrente della persona che ha portato i denari e, invece, li versa nel proprio conto personale.

Commette, invece, truffa aggravata (sanzionata molto più lievemente) l'impiegato del servizio postale che, facendosi firmare deleghe e ricevute dai clienti con dei raggiri, ottiene il possesso di polizze o libretti o altri titoli.

 

In conclusione, si nota come nella materia vi sia un'espansione repressiva intorno all’azione della Pubblica Amministrazione che da un lato rappresenta uno sforzo ammirevole, probabilmente dettato anche da contingenze politiche, ma tuttavia l’eccessivo inasprimento delle pene non costituisce lo strumento ideale alla neutralizzazione degli illeciti in ambito amministrativo. Probabilmente, sarebbe più utile rendere sempre più trasparente, veloce e meno farraginosa la macchina della P.A., onde non consentire ab origine l’ideazione e la realizzazione di condotte antigiuridiche da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

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di Avv. Jacopo Pepi

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