Pedoni e obblighi di attenzione del conducente


Guida di un veicolo e presenza di pedone: regole di comportamento
Pedoni e obblighi di attenzione del conducente
Il conducente di un veicolo deve guidare con attenzione e prudenza e deve attenersi a quanto indicato nell’art. 140 Codice della Strada.
Detta norma così recita "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".
Il conducente deve osservare il cd. "obbligo di attenzione", allo scopo di adottare tempestivamente ogni opportuna condotta idonea a prevenire anche solamente il rischio di un investimento.
Per rispettare tale obbligo occorre prestare attenzione alla strada, mantenere sempre il controllo del veicolo condotto, prevedere ogni situazione che possa rappresentare un pericolo per gli altri, veicoli o pedoni che siano.
Nella propria sentenza n. 22033/2018 la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ricorda il consolidato principio secondo cui "...quand’anche di ritenesse...la colpa dell’omissis nell’attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’art. 134, sesto comma, cod.strad., tale colpa non potrebbe mai essere esclusiva nella causazione dell’incidente, posto che l’investitore si era sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102, secondo comma, codice della strada ("In materia di circolazione stradale, la colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’art. 134, sesto comma, cod. strad., non può essere mai esclusiva nella causazione di un incidente quando il conducente di un veicolo investitore si sia sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102, secondo comma, stesso codice".
E ancora: "l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità (vedasi Sez. 4, n. 27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997 in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale)".
Le descritte situazioni si inquadrano nel principio dell’affidamento, il quale, "in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè questo rientri nel limite della prevedibilità".
Prosegue la Corte: "il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili" (così questa Sez. 4 sent. 8853/1988), in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale".
La Cassazione sottolinea la rilevanza, in particolare, di talune norme del Codice della Strada: "il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi vanno ricordati: 1. L’art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile": 2. L’art. 145, che pone la regola della "massima prudenza" nell’impegnare un incrocio; 3. L’art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata".
Riassume la Corte: "va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa".

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di Avv. Gianna Manferto

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