Pegno non possessorio


Gli imprenditori potranno costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi
Pegno  non possessorio
A. Il pegno
L'istituto del pegno è per sua origine millenario, è regolato dall'art 2786 del c.c.
Il codice civile vieta l'uso della cosa data in pegno (art 2792 C.c.), per tal motivo per gli imprenditori risulta difficile spossessarsi di qualcosa che serve nella normale gestione produttiva di una azienda.

B. DL 03 maggio 2016 n. 59
In questa ottica si deve leggere il nuovo DL del 03 maggio 2016 n. 59 che all’art 1 introduce il Pegno mobiliare non possessorio. Con questa novità in pratica gli imprenditori potranno costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi. Il pegno potrà essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, sono esclusi i beni mobili registrati. Ma la novità sta nel fatto che tali beni potranno essere trasformati o alienati, nel rispetto della loro destinazione economica. Il contratto deve risultare da atto scritto con indicazione la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. L’iscrizione di tale pegno ha durata decennale e viene prevista una specifica comunicazione alla Agenzia delle Entrate che manterrà un apposito registro per le iscrizioni o cancellazioni del pegno. Se si verifica l’evento che prevede l’escussione del pegno il creditore ha la facoltà di procedere:
1. alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
2. alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, se previsto o nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese;
3. all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese.

Conclusioni
Il Dl inserisce un nuovo principio in base al quale un debitore può costituire un diritto reale di garanzia su un bene mobile destinato normalmente all’esercizio dell’impresa, come un macchinario, vantando però un diritto di utilizzo sullo stesso nell’ambito del processo produttivo. Questo viene realizzato in deroga agli artt.2786/2792 del C.c. Obiettivo di questa manovra è quello di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese dando in pegno merci, materie prime, macchinari che producono la ricchezza vera dell’azienda.

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di Silvano Thomas

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