Pensi di essere indagato e vorresti sapere se sei già stato iscritto nel “libro nero” del pm?


Ogni persona può venire a conoscenza di eventuali reati contestatigli
Pensi di essere indagato e vorresti sapere se sei già stato iscritto nel “libro nero” del pm?

Ogni persona può venire a conoscenza di eventuali reati contestatigli e iscritti nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.

Segnatamente, ognuno può non sapere di essere stato denunciato o sottoposto ad indagini preliminari in quanto spesso nulla viene comunicato durante l’inizio delle stesse.

Si precisa che l’art. 329 comma 1 c.p.p. infatti recita: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto (art. 326 c.p.) fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.

Detto questo, l’unico motivo per il quale un soggetto indagato venga a conoscenza dell’esistenza di un fascicolo del Pubblico Ministero aperto nei suoi confronti è costituito dal diritto di difesa dello stesso nell’ambito di alcuni atti da compiersi, i quali vengono chiamati “atti garantiti”.

A tal proposito, l’art. 396 comma 1 c.p.p. prevede: “Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.

In tutti gli altri casi, solo con l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. l’indagato può venire a conoscenza dei predetti procedimenti.  

Ebbene, ognuno può avanzare una richiesta ex art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica territorialmente competente per verificare se vi sono iscrizioni di procedimento a nostro carico.

L’unico limite è il seguente: per le ipotesi di reato più gravi, la comunicazione all’indagato potrebbe non essere possibile.

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di Avv- Maria Letizia Carpoca

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