Per i minimi si ritorna (in parte) al vecchio
Dal 1 gennaio 2016 tutti i contribuenti minimi saranno assoggettati alla nuova normativa
Nella nostra precedente circolare del 18/11/2014, procedendo alla spiegazione della precedente normativa, avevamo stigmatizzato una certa insofferenza per la complicanza della legge istituente il regime dei minimi 2015. Ad inizio del corrente anno, il governo ha tamponato, provvedendo alla proroga per tutto il 2015 del precedente regime, di fatto rinviando l’applicazione dei "nuovi minimi".
Con la Legge di Stabilità 2016, finalmente prende luce una formulazione meno arzigogolata e più lineare e soprattutto con dei massimali più congrui in quanto i precedenti erano estremamente bassi.
Lasciandoci quindi alle spalle il vecchio, dall’anno 2016 andranno in vigore i nuovi seguenti limiti, con a fianco l’indicazione dei coefficienti per il calcolo dell’imponibile:
• professionisti: ricavi fino a 30mila euro, coefficiente 78%;
• artigiani e imprese (non alimentari): ricavi fino a 30mila euro, coefficiente 67%;
• commercianti (ingrosso e dettaglio): ricavi fino a 50mila euro, coefficiente 40%;
• ambulanti di alimentari e bevande: ricavi fino a 40mila euro, coefficiente 40%;
• ambulante di altri prodotti: ricavi fino a 30mila euro, coefficiente 54%;
• alberghi e ristoranti: ricavi fino a 50mila euro, coefficiente 40%.
Il meccanismo di fondo rimane invariato, ovvero accedono al regime tutti coloro che realizzano un fatturato inferiore alla soglia indicata senza vincoli di tempo. A regime, l’imposta sostitutiva da applicare all’imponibile (diminuito dei contributi) è del 15%, aliquota che viene ridotta al 5% nei primi tre anni di attività, a condizione che non si tratti di una mera prosecuzione di una precedente.
I costi, indipendentemente da quelli effettivamente sostenuti, rimangono forfetizzati nella misura del 22% per le attività professionali, del 33% per artigiani e imprese, del 60% per i commercianti, ambulanti alimentari e alberghi, 46% per gli ambulanti di altri prodotti.
Ai corrispettivi non verrà applicata l’IVA, per cui l’imposta assolta sugli acquisti sarà indeducibile. Come già in precedenza, non sono soggetti a studi di settore.
Il nuovo regime è applicabile anche ai dipendenti e ai pensionati con redditi inferiori ad €. 30.000,00.
Nessuna novità dal punto di vista previdenziale: l’aliquota INPS - gestione separata, resta invariata al 27%, con applicazione dei minimali contributivi di cui alla Legge 233/90.
Con la Legge di Stabilità 2016, finalmente prende luce una formulazione meno arzigogolata e più lineare e soprattutto con dei massimali più congrui in quanto i precedenti erano estremamente bassi.
Lasciandoci quindi alle spalle il vecchio, dall’anno 2016 andranno in vigore i nuovi seguenti limiti, con a fianco l’indicazione dei coefficienti per il calcolo dell’imponibile:
• professionisti: ricavi fino a 30mila euro, coefficiente 78%;
• artigiani e imprese (non alimentari): ricavi fino a 30mila euro, coefficiente 67%;
• commercianti (ingrosso e dettaglio): ricavi fino a 50mila euro, coefficiente 40%;
• ambulanti di alimentari e bevande: ricavi fino a 40mila euro, coefficiente 40%;
• ambulante di altri prodotti: ricavi fino a 30mila euro, coefficiente 54%;
• alberghi e ristoranti: ricavi fino a 50mila euro, coefficiente 40%.
Il meccanismo di fondo rimane invariato, ovvero accedono al regime tutti coloro che realizzano un fatturato inferiore alla soglia indicata senza vincoli di tempo. A regime, l’imposta sostitutiva da applicare all’imponibile (diminuito dei contributi) è del 15%, aliquota che viene ridotta al 5% nei primi tre anni di attività, a condizione che non si tratti di una mera prosecuzione di una precedente.
I costi, indipendentemente da quelli effettivamente sostenuti, rimangono forfetizzati nella misura del 22% per le attività professionali, del 33% per artigiani e imprese, del 60% per i commercianti, ambulanti alimentari e alberghi, 46% per gli ambulanti di altri prodotti.
Ai corrispettivi non verrà applicata l’IVA, per cui l’imposta assolta sugli acquisti sarà indeducibile. Come già in precedenza, non sono soggetti a studi di settore.
Il nuovo regime è applicabile anche ai dipendenti e ai pensionati con redditi inferiori ad €. 30.000,00.
Nessuna novità dal punto di vista previdenziale: l’aliquota INPS - gestione separata, resta invariata al 27%, con applicazione dei minimali contributivi di cui alla Legge 233/90.
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