Per il muro di cinta basta la Scia
Il Consiglio di Stato, con sentenza 4 gennaio 2016, n. 10, ha affermato che la realizzazione di muri di cinta di modesta altezza è soggetta a Scia
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione 4 gennaio 2016, n. 10, nel riformare la sentenza del TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, n. 7/2015, ha avuto occasione di indugiare sul titolo edilizio necessario per la realizzazione di un muro di cinta.
Il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti sul punto, in quanto, non è esplicitato se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione ovvero se sia sufficiente la Scia. Su tale assunto il Supremo Consesso amministrativo ha preso le mosse dalla considerazione secondo cui "più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio". Da qui ne consegue che un intervento edilizio deve essere considerato come nuova costruzione (con conseguente necessità di richiedere il permesso di costruire) laddove sia effettivamente idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.
Sulla base di tale approccio, dunque, il Giudice amministrativo ha concluso nel senso che "la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990".
E, quindi, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate è assoggettata al regime della Scia ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo - invece - il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.
Il principio fissato in via generale presta il fianco a qualche problema applicativo di non immediata risoluzione. E ciò perché, come visto, il regime della Scia è applicabile solo laddove la recinzione, il muro e la cancellata sia tale da non superare la soglia di trasformazione urbana. Tuttavia, tale soglia non è predeterminata in via definitiva, ma è soggetta a un accertamento caso per caso.
Nel caso sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo da cui è scaturita la sentenza in parola, l'intervento è stato considerato tale da non superare la ridetta soglia, sull'assunto che "il muro divisorio di che trattasi risulta di altezza tanto modesta", al punto che "l’impatto sortito dal manufatto in parola sul piano urbanistico-edilizio risulta di scarsa incidenza solo che si consideri che - come emerge dal materiale fotografico acquisito - lo stesso manufatto supera di poco (al di là della sua maggiore o minore percezione visiva a seconda del versante prospettico) il piano di campagna; e che l’effettiva funzione divisoria dei distinti lotti di proprietà è in concreto assicurata da una rete metallica infissa sul predetto muro".
Alla luce di quanto precede, dunque, ai fini della individuazione del titolo edilizio necessario, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate deve essere preceduta da una attenta valutazione dei caratteri tecnici dell'intervento affinché venga accertato il superamento o meno della soglia della trasformazione urbana.
Per quanto possibile e nel caso in cui si dovesse ritenere che l'intervento non superi la ridetta soglia, a parere di chi scrive, tali ragioni devono essere puntualmente espresse già in sede di segnalazione certificata.
Il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti sul punto, in quanto, non è esplicitato se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione ovvero se sia sufficiente la Scia. Su tale assunto il Supremo Consesso amministrativo ha preso le mosse dalla considerazione secondo cui "più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio". Da qui ne consegue che un intervento edilizio deve essere considerato come nuova costruzione (con conseguente necessità di richiedere il permesso di costruire) laddove sia effettivamente idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.
Sulla base di tale approccio, dunque, il Giudice amministrativo ha concluso nel senso che "la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990".
E, quindi, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate è assoggettata al regime della Scia ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo - invece - il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.
Il principio fissato in via generale presta il fianco a qualche problema applicativo di non immediata risoluzione. E ciò perché, come visto, il regime della Scia è applicabile solo laddove la recinzione, il muro e la cancellata sia tale da non superare la soglia di trasformazione urbana. Tuttavia, tale soglia non è predeterminata in via definitiva, ma è soggetta a un accertamento caso per caso.
Nel caso sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo da cui è scaturita la sentenza in parola, l'intervento è stato considerato tale da non superare la ridetta soglia, sull'assunto che "il muro divisorio di che trattasi risulta di altezza tanto modesta", al punto che "l’impatto sortito dal manufatto in parola sul piano urbanistico-edilizio risulta di scarsa incidenza solo che si consideri che - come emerge dal materiale fotografico acquisito - lo stesso manufatto supera di poco (al di là della sua maggiore o minore percezione visiva a seconda del versante prospettico) il piano di campagna; e che l’effettiva funzione divisoria dei distinti lotti di proprietà è in concreto assicurata da una rete metallica infissa sul predetto muro".
Alla luce di quanto precede, dunque, ai fini della individuazione del titolo edilizio necessario, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate deve essere preceduta da una attenta valutazione dei caratteri tecnici dell'intervento affinché venga accertato il superamento o meno della soglia della trasformazione urbana.
Per quanto possibile e nel caso in cui si dovesse ritenere che l'intervento non superi la ridetta soglia, a parere di chi scrive, tali ragioni devono essere puntualmente espresse già in sede di segnalazione certificata.
Articolo del: