Per le sanzioni tributarie non opera il favor rei


Rigida presa di posizione della Corte di Cassazione
Per le sanzioni tributarie non opera il favor rei
PER LE SANZIONI TRIBUTARIE NON OPERA IL FAVOR REI: rigida presa di posizione della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 16625/2018 giunge ad escludere in ambito tributario l’applicazione generalizzata del principio del favor rei. Infatti, secondo i supermi giudici non possono essere applicate in senso retroattivo le più miti disposizioni sanzionatorie introdotte con D.lgs 158/2015. La vicenda riguarda il caso di un accertamento da redditometro, a fronte del quale, in tutti i gradi del giudizio il contribuente, invano, si era limitato a richiedere la revisione delle sanzioni, senza però, nel merito, fornire alcuna prova a proprio favore tesa a contestare il maggior reddito attribuitogli dall’Ufficio. La tesi della Cassazione è criticabile per i seguenti motivi: in capo all’Amministrazione Finanziaria coesistono due poteri distinti, uno afferisce alla determinazione del maggior imponibile, e quindi alla potestà impositiva, l’altro, attiene, invece, alla potestà sanzionatoria, e cioè al potere di irrogare sanzioni. Se questo è lo scenario di riferimento, non si vede, obiettivamente, quale valida ragione possa sostenere la tesi di applicazione di una sanzione più severa, ora abrogata, solo perché il contribuente non è in grado di provare il minore reddito. Infatti, le doglianze processuali in tema di sanzioni formano oggetto di uno specifico petitum a fronte del quale non può certo negarsi l’applicazione generale del principio, che potremmo definire generale, del favor rei, soprattutto dopo la riforma in senso penalistico delle sanzioni amministrative tributarie, operata con i decreti del 1997.

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di Teresina Procopio

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