Perdita dell`assegno di mantenimento
Convivenza di fatto e perdita dell`assegno di mantenimento alla luce della nuova sentenza della Cassazione n.6855 del 3 aprile 2015
Nei casi in cui uno dei due ex coniugi si sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza solo di fatto e non è un secondo matrimonio in piena regola, il diritto all'assegno di mantenimento decade. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con una rivoluzionaria sentenza che, di fatto, rinnova il concetto già avanzato nel 2011: il subentrare di una famiglia di fatto fa decadere la necessità economica del mantenimento da parte dell'ex coniuge.
Con la sentenza n.17195 del 2011, la Cassazionee aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell'ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell'assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e noon definitiva, tantomeno automatica. Con la sentenza n.6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione và oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, scrivendo - "La famiglia di fatto non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli". Di conseguenza, "il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto". La Cassazione precisa anche quando la famiglia di fatto può essere equiparata ad una famiglia legata dal vincolo del matrimonio: quando i conviventi elaborano "un progetto e un modello di vita in comune".
E se ci sono anche dei figli? La Corte con la sua pronuncia afferma che "non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio". In questo modo , la Cassazione rinforza il concetto di famiglia di fatto, e la questione sta mettendo dei dubbi anche per quanto riguarda la previdenza, in particolare per quanto riguarda gli assegni di reversibilità.
In definitiva, quindi, nel momento in cui l'ex coniuge che prima percepiva gli assegni di mantenimento si ricostruisce una nuova vita nell'ambito di una nuova coppia, anche di fatto, anche se non contrae un nuovo matrimonio, accede comunque ad una nuova stabilità che gli fà perdere il diritto all'assegno di mantenimento.
Con la sentenza n.17195 del 2011, la Cassazionee aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell'ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell'assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e noon definitiva, tantomeno automatica. Con la sentenza n.6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione và oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, scrivendo - "La famiglia di fatto non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli". Di conseguenza, "il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto". La Cassazione precisa anche quando la famiglia di fatto può essere equiparata ad una famiglia legata dal vincolo del matrimonio: quando i conviventi elaborano "un progetto e un modello di vita in comune".
E se ci sono anche dei figli? La Corte con la sua pronuncia afferma che "non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio". In questo modo , la Cassazione rinforza il concetto di famiglia di fatto, e la questione sta mettendo dei dubbi anche per quanto riguarda la previdenza, in particolare per quanto riguarda gli assegni di reversibilità.
In definitiva, quindi, nel momento in cui l'ex coniuge che prima percepiva gli assegni di mantenimento si ricostruisce una nuova vita nell'ambito di una nuova coppia, anche di fatto, anche se non contrae un nuovo matrimonio, accede comunque ad una nuova stabilità che gli fà perdere il diritto all'assegno di mantenimento.
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