Perdita rapporto parentale: la nuova tabella 2021 per il risarcimento


L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha pubblicato la nuova tabella per la liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale
Perdita rapporto parentale: la nuova tabella 2021 per il risarcimento

Il 10 marzo 2021, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha pubblicato la nuova tabella, in uso presso l'omonimo Tribunale, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Occorre premettere che - anche in forza di alcune pronunce della Corte di Cassazione - le tabelle milanesi sono, già da qualche anno, ritenute quelle più affidabili, e pertanto risultano essere quelle maggiormente utilizzate su tutto il territorio nazionale, fino ad assurgere al rango di parametro di riferimento generalizzato. Donde, l'importanza che la notizia dell'aggiornamento della tabella assume per gli addetti ai lavori.

Come si legge nella lettera di trasmissione dell’Osservatorio ai Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Milano, "nella riunione del 24/01/2020, l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha deciso di procedere all’aggiornamento, secondo gli indici ISTAT, dei valori monetari indicati nella Tabella edizione 2018".

I valori monetari espressi nella tabella - qui di seguito riportata - costituiscono un parametro di riferimento per favorire una liquidazione quanto più oggettiva e uniforme, e sono il frutto della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano.

 Danno non patrimoniale per la morte del congiunto

                  Rapporto di parentela             

  Valore

 monetario

  base         

       Aumento personalizzato

              (fino a max)                  

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio  € 168.250,00              € 336.500,00                      
A favore del figlio per morte di un genitore  € 168.250,00           € 336.500,00

A favore del coniuge (non-separato), della parte dell’unione civile

o del convivente di fatto sopravvissuto

 € 168.250,00          € 336.500,00
A favore del fratello per morte di un fratello  € 24.350,00         € 146.120,00
A favore del nonno per morte di un nipote  € 24.350,00         € 146.120,00

 

Come si può vedere, la tabella indica una forbice con un valore monetario base, estensibile fino a un importo massimo, a seconda dalle circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del danno).

Le circostanze più ricorrenti, di cui occorre tener conto in sede di liquidazione, sono:

  • la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario;

  • la convivenza o meno di questi ultimi;

  • la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua;

  • la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta;

  • l’età della vittima primaria e secondaria.

Ad esempio, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della morte dell'unico figlio, potrà liquidare € 336.500,00, corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all’assistenza morale e materiale del figlio).

Mette conto evidenziare che la tabella in parola si applica esclusivamente alle ipotesi integranti reati colposi. Infatti, come chiarisce l'Osservatorio, "nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l’importo massimo previsto in tabella, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dal danneggiato".

Il caso paradigmatico di utilizzo della tabella sopradescritta - certamente quello più ricorrente - è quello relativo al risarcimento incidente stradale mortale.

In caso di omicidio stradale, infatti, tanto in sede stragiudiziale, quanto in sede giudiziale, si fa un largissimo uso della Tabella oggetto della presente trattazione per la liquidazione del danno in favore dei prossimi congiunti.

A tale ultimo riguardo, è appena il caso di rilevare che il giudice potrà sempre valutare se riconoscere il danno anche a soggetti diversi da quelli indicati nella Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte del congiunto.

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di Avv. Walter Marrocco

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