PERICOLO: arrivano le notifiche a mezzo PEC
Da agosto 2014 è stata generalizzata la notifica di atti giudiziari a mezzo PEC. Controllate quotidianamente la vostra posta!
Con l’agosto del 2014 è stata definitivamente generalizzata la modalità di notifica a mezzo PEC di importanti atti giudiziari tra cui anche il decreto ingiuntivo (introduzione dell'art. 3 bis della Legge 21.01.1994, n. 53). Tale sistema, che si affianca a quello tradizionale, è molto pratico e veloce per noi avvocati, ma, per il destinatario, presenta il concreto rischio di non riuscire a prendere effettiva conoscenza degli atti notificati; ciò nonostante, la notifica si consideri a buon fine con il ricevimento della PEC sul server del destinatario.
Potenziale destinatario della notifica a mezzo PEC è chiunque possieda un indirizzo PEC attivo che risulti da un pubblico registro (INIPEC o camera di commercio). Non solo, quindi, i soggetti tenuti ad avere un indirizzo PEC, come sono molti professionisti o gli imprenditori iscritti alla Camera di Commercio. Per sapere se il vostro indirizzo PEC risulti da un pubblico registro, è sufficiente che inseriate i vostri dati (la Partita Iva o il codice fiscale) nella mascherina di ricerca PEC che trovate sul sito www.inipec.gov.it. Potete stare certi che il vostro indirizzo PEC risulterà a voi formalmente attribuito su tale sito. Quell’indirizzo potrà essere usato per una notifica a mezzo PEC.
Esemplificando, dall’agosto di quest’anno (ovvero dalla "liberalizzazione" della notifica a mezzo PEC), è possibile che un decreto ingiuntivo vi sia notificato a mezzo PEC. Per chi non avesse confidenza con gli atti giudiziari, un decreto ingiuntivo è un’ingiunzione con la quale il giudice vi ordina il pagamento di una somma di denaro in favore di soggetto che si è unilateralmente professato creditore, sulla base di un ricorso e dell’allegazione di alcuni specifici documenti (ad esempio fatture). Qualora riteniate che l’ingiunzione sia ingiusta (ad esempio perché avete già pagato quel debito), potrete difendervi, opponendola con un’azione giudiziaria specifica (opposizione a decreto ingiuntivo), che dovrete promuovere, a pena di decadenza, entro 40 giorni dal ricevimento della notifica, ovviamente anche della notifica a mezzo PEC. Se non impugnato, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e non vi resterà che pagarlo. E’, quindi, fondamentale avere pronta contezza di aver ricevuto una notifica a mezzo PEC e comprendere che tipo di atto sia stato notificato, in modo da poter esercitare il diritto alla difesa. Nel caso del decreto ingiuntivo, in modo da poter esercitare l’opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni.
Se, quindi, siete titolari di un indirizzo PEC e, fino ad agosto 2014, pensavate semplicemente di godere di uno strumento utile per inviare raccomandate senza spese e senza consumo di carta, da agosto 2014 dovete essere consapevoli che, a quell’indirizzo, potrete ricevere la notifica di atti giudiziari, compresi i decreti ingiuntivi. Sarà vano lamentarsi che nessuna informazione vi è stata data: sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i provvedimenti legislativi che "liberalizzano" la notifica a mezzo PEC e tanto basta.
Ma non finisce qui: i files elettronici contenenti alcuni documenti da notificare, ad esempio il file contenente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè quel decreto in forza del quale il creditore può procedere all’esecuzione forzata anche senza attendere i quaranta giorni, i quali rimangono fissati solamente per l’opposizione), possono essere files in formato ".p7m", ovvero files che il vostro computer non aprirà mai, a meno che non abbiate scaricato appositi programmi e non siate in grado di usarli (invero, è piuttosto semplice).
Continuando ad esemplificare, quindi, dall’agosto di questo anno, non solo potrete essere destinatari della notifica di un decreto ingiuntivo sul vostro indirizzo di posta elettronica certificata, ma è possibile anche che non riusciate ad aprire i files che vi sono stati notificati. Quindi, potrà accadere che non riusciate a capire che cosa vi sia stato notificato e, quindi, potrà accadere che decadiate dal termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo (quaranta giorni dalla notifica). In tal caso, non avrete alcuna ulteriore possibilità di difendervi e il decreto ingiuntivo diverrà inoppugnabile. Non vi resterà che pagare.
Ciò detto, è bene che prendiate nota di alcune regole fondamentali che dovrete, da oggi in poi, seguire attentamente:
1) Verificate - se siete imprenditori - che l’indirizzo PEC della vostra azienda sia effettivamente A) quello comunicato al registro imprese (lo legge sulla visura camerale) e B) quello che si rintraccia sul sito www.inipec.gov.it (verificatelo solo su questo sito se non siete imprenditori o, comunque, se non siete iscritti al Registro Imprese). Gli indirizzi risultanti dai due registri devono coincidere nel medesimo e soprattutto devono coincidere con quello effettivamente in uso. In caso di riscontro di indirizzi diversi, attivatevi immediatamente per correggere l'errore.
2) verificate la posta certificata QUOTIDIANAMENTE e leggetene attentamente il contenuto, soprattutto se proviene da un indirizzo PEC di un avvocato.
3) scaricate gratuitamente dal sito di Aruba (o simili) il programma "ArubaSign" (o simili, provate al link : http://www.pec.it/Download.aspx). Con tale programma (o simili, ad esempio "thunderPEC", estensione del programma di posta elettronica "thunderbird"), riuscirete ad aprire i files in formato ".p7m" che vi dovessero essere notificati, attraverso alcune semplici operazioni. Ove non riusciate, contattate immediatamente qualcuno più competente di voi in informatica.
4) Tenete conto che la notifica si perfeziona nel momento in cui sul server della vostra posta certificata è consegnata la notifica, a nulla rilevando che, per qualsiasi motivo, non siate riusciti a prendere effettiva conoscenza del contenuto della PEC e degli atti allegati (magari perché eravate in ferie e non avete aperto la posta).
Infine, una mia personale riflessione. Il processo civile telematico (quello che dovrebbe ridurre i tempi dei processi) è stato introdotto con tempi lunghissimi e soltanto per alcune procedure. Ciò perché i tribunali non riescono ad adeguarsi alle procedure informatiche se non con tempi biblici. Voi, invece, dovrete adeguarvi in fretta alle notifiche a mezzo PEC, anzi, siete già in ritardo, a nulla contando che non ne siate stati informati o meglio, che ne siate stati fittiziamente informati attraverso il meccanismo della pubblicazione delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale.
Il diritto alla vostra difesa? Da agosto 2014 è un poco meno sacro.
Per approfondimenti, non esitate a contattare lo Studio Legale Di Gregorio
Potenziale destinatario della notifica a mezzo PEC è chiunque possieda un indirizzo PEC attivo che risulti da un pubblico registro (INIPEC o camera di commercio). Non solo, quindi, i soggetti tenuti ad avere un indirizzo PEC, come sono molti professionisti o gli imprenditori iscritti alla Camera di Commercio. Per sapere se il vostro indirizzo PEC risulti da un pubblico registro, è sufficiente che inseriate i vostri dati (la Partita Iva o il codice fiscale) nella mascherina di ricerca PEC che trovate sul sito www.inipec.gov.it. Potete stare certi che il vostro indirizzo PEC risulterà a voi formalmente attribuito su tale sito. Quell’indirizzo potrà essere usato per una notifica a mezzo PEC.
Esemplificando, dall’agosto di quest’anno (ovvero dalla "liberalizzazione" della notifica a mezzo PEC), è possibile che un decreto ingiuntivo vi sia notificato a mezzo PEC. Per chi non avesse confidenza con gli atti giudiziari, un decreto ingiuntivo è un’ingiunzione con la quale il giudice vi ordina il pagamento di una somma di denaro in favore di soggetto che si è unilateralmente professato creditore, sulla base di un ricorso e dell’allegazione di alcuni specifici documenti (ad esempio fatture). Qualora riteniate che l’ingiunzione sia ingiusta (ad esempio perché avete già pagato quel debito), potrete difendervi, opponendola con un’azione giudiziaria specifica (opposizione a decreto ingiuntivo), che dovrete promuovere, a pena di decadenza, entro 40 giorni dal ricevimento della notifica, ovviamente anche della notifica a mezzo PEC. Se non impugnato, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e non vi resterà che pagarlo. E’, quindi, fondamentale avere pronta contezza di aver ricevuto una notifica a mezzo PEC e comprendere che tipo di atto sia stato notificato, in modo da poter esercitare il diritto alla difesa. Nel caso del decreto ingiuntivo, in modo da poter esercitare l’opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni.
Se, quindi, siete titolari di un indirizzo PEC e, fino ad agosto 2014, pensavate semplicemente di godere di uno strumento utile per inviare raccomandate senza spese e senza consumo di carta, da agosto 2014 dovete essere consapevoli che, a quell’indirizzo, potrete ricevere la notifica di atti giudiziari, compresi i decreti ingiuntivi. Sarà vano lamentarsi che nessuna informazione vi è stata data: sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i provvedimenti legislativi che "liberalizzano" la notifica a mezzo PEC e tanto basta.
Ma non finisce qui: i files elettronici contenenti alcuni documenti da notificare, ad esempio il file contenente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè quel decreto in forza del quale il creditore può procedere all’esecuzione forzata anche senza attendere i quaranta giorni, i quali rimangono fissati solamente per l’opposizione), possono essere files in formato ".p7m", ovvero files che il vostro computer non aprirà mai, a meno che non abbiate scaricato appositi programmi e non siate in grado di usarli (invero, è piuttosto semplice).
Continuando ad esemplificare, quindi, dall’agosto di questo anno, non solo potrete essere destinatari della notifica di un decreto ingiuntivo sul vostro indirizzo di posta elettronica certificata, ma è possibile anche che non riusciate ad aprire i files che vi sono stati notificati. Quindi, potrà accadere che non riusciate a capire che cosa vi sia stato notificato e, quindi, potrà accadere che decadiate dal termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo (quaranta giorni dalla notifica). In tal caso, non avrete alcuna ulteriore possibilità di difendervi e il decreto ingiuntivo diverrà inoppugnabile. Non vi resterà che pagare.
Ciò detto, è bene che prendiate nota di alcune regole fondamentali che dovrete, da oggi in poi, seguire attentamente:
1) Verificate - se siete imprenditori - che l’indirizzo PEC della vostra azienda sia effettivamente A) quello comunicato al registro imprese (lo legge sulla visura camerale) e B) quello che si rintraccia sul sito www.inipec.gov.it (verificatelo solo su questo sito se non siete imprenditori o, comunque, se non siete iscritti al Registro Imprese). Gli indirizzi risultanti dai due registri devono coincidere nel medesimo e soprattutto devono coincidere con quello effettivamente in uso. In caso di riscontro di indirizzi diversi, attivatevi immediatamente per correggere l'errore.
2) verificate la posta certificata QUOTIDIANAMENTE e leggetene attentamente il contenuto, soprattutto se proviene da un indirizzo PEC di un avvocato.
3) scaricate gratuitamente dal sito di Aruba (o simili) il programma "ArubaSign" (o simili, provate al link : http://www.pec.it/Download.aspx). Con tale programma (o simili, ad esempio "thunderPEC", estensione del programma di posta elettronica "thunderbird"), riuscirete ad aprire i files in formato ".p7m" che vi dovessero essere notificati, attraverso alcune semplici operazioni. Ove non riusciate, contattate immediatamente qualcuno più competente di voi in informatica.
4) Tenete conto che la notifica si perfeziona nel momento in cui sul server della vostra posta certificata è consegnata la notifica, a nulla rilevando che, per qualsiasi motivo, non siate riusciti a prendere effettiva conoscenza del contenuto della PEC e degli atti allegati (magari perché eravate in ferie e non avete aperto la posta).
Infine, una mia personale riflessione. Il processo civile telematico (quello che dovrebbe ridurre i tempi dei processi) è stato introdotto con tempi lunghissimi e soltanto per alcune procedure. Ciò perché i tribunali non riescono ad adeguarsi alle procedure informatiche se non con tempi biblici. Voi, invece, dovrete adeguarvi in fretta alle notifiche a mezzo PEC, anzi, siete già in ritardo, a nulla contando che non ne siate stati informati o meglio, che ne siate stati fittiziamente informati attraverso il meccanismo della pubblicazione delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale.
Il diritto alla vostra difesa? Da agosto 2014 è un poco meno sacro.
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