Permessi L. 104/92: unioni civili e convivenze


Diritti per gli uniti civlmente e per i conviventi di fatto
Permessi L. 104/92: unioni civili e convivenze
PERMESSI EX L. 104/1992: UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Con la circolare n. 38 del 27/02/2017 l’INPS ha chiarito che dal coordinamento delle norme contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 (regolante la concessione del congedo straordinario in
favore di soggetti con gravi disabilità), della L. 104/92 (disciplinante i permessi mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che assistano coniuge, parenti e affini sino al terzo grado in situazioni di disabilità grave) e della L. 76/2016 (unioni civili), si trae che i permessi ex L. 104/1992 e il congedo straordinario ex D.Lgs 151/2001 possono essere legittimamente concessi ad un lavoratore dipendente che sia parte di una unione civile e che presti assistenza all’altra parte.
Detto riconoscimento discende dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 213/2016 in relazione al comma 3 dell’art. 33 L.
104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti destinatari del permesso retribuito.

La circolare riporta conclusivamente il seguente prospetto:
- La parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
▪ permessi ex lege n. 104/92
▪ congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001
- Il convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
▪ permessi ex lege n. 104/92
Aggiunge che per la qualificazione di "convivente" occorre far riferimento alla "convivenza di fatto" di cui all’art. 1 L. 76/2016, comma 36 e 37 (dichiarazione anagrafica); per la
qualificazione di "parte dell’unione civile" il riferimento sarà all’art. 1, comma 3, L. 76/2016, e pertanto agli atti di unione civile registrati nell’archivio di Stato Civile. L’INPS sottolinea ancora che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, l’unito civilmente può usufruire del congedo
straordinario solo nel caso in cui assista l’altra parte e non un parente della stessa.
Sul sito istituzionale sono disponibili i modelli appositamente predisposti, da inviarsi poi all’INPS competente a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione allo sportello.

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di Avv. Gianna Manferto

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