Permesso di soggiorno e legami familiari


Nel rinnovo del pds occorre sempre tener conto della natura e dell'effettività dei legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato.
Permesso di soggiorno e legami familiari
La domanda volta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia da parte del titolare divenuto nel frattempo maggiorenne. impone alla Pubblica Amministrazione di valorizzare l’interesse al mantenimento dell’unità del nucleo familiare e tutelare gli importanti legami familiari intrattenuti dal ricorrente nel territorio dello Stato, in caso di totale assenza di interessi pubblici contrastanti.
Con questa motivazione il Tribunale civile di Savona ha annullato il decreto emesso dal Questore con il quale era stata rigettata l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di famiglia, presentata da un cittadino marocchino, minorenne al momento dell’ingresso in Italia, ma che aveva già compiuto diciotto anni d’età quando ha proposto l’istanza di rinnovo.
Dalla motivazione del decreto questorile risultava che l’istanza proposta da A. M., giunto in Italia all’età di sedici anni al fine di ricongiungersi col proprio padre, in possesso di regolare titolo di soggiorno, era stata disattesa in considerazione del disposto dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs 26/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in forza del quale "in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti di età per lo svolgimento di attività di lavoro".
In altri termini, la Questura aveva rigettato la domanda in quanto il richiedente non era in possesso dei requisiti di legge per poter ottenere la carta di soggiorno, né aveva avanzato istanza per la conversione del suo precedente permesso di soggiorno - rilasciato per motivi familiari - in permesso di altra natura.
Tuttavia, lo stesso Testo Unico afferma (nell’art. 5 comma 5 riguardo al rinnovo del permesso di soggiorno) che l’Amministrazione deve tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali col suo Paese d’origine.
La portata innovativa di tale previsione, introdotta dall’art. 2 del Decreto Legge 5/2007 in attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dell’unità familiare dei migranti, sta nell’aver trasformato l’eventuale diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da atto vincolato ad atto discrezionale, con la conseguenza che l’Amministrazione è obbligata a valutare il contesto familiare e sociale in cui il richiedente è inserito.
Sul punto si è consolidato un ricco filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato. In particolare, a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 202/2013 la previsione introdotta dal citato comma 5, ad opera del D. Lgs. 5/2007, anche se testualmente riferita agli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o siano essi stessi familiari ricongiunti, si applica anche allo straniero che abbia legami familiari sul territorio dello Stato; vale a dire anche ai nuclei familiari che avrebbero diritto al ricongiungimento ma che non abbiano avuto bisogno di ricorrervi, con due importanti precisazioni:
1) non è necessaria la convivenza, dal momento che il dispositivo della sentenza della Consulta si riferisce ai legami familiari nel territorio dello Stato, e non ai soli familiari conviventi;
2) nel rapporto tra genitori e figli non occorre che i figli siano attualmente minorenni, perché la citata sentenza della Consulta fa riferimento non solo alle persone che abbiano al momento i requisiti per il ricongiungimento, ma anche a quelle che ne avrebbero avuto diritto a tempo opportuno ma che non abbiano avuto necessità di avvalersene.
Nel caso di specie, il ricorrente risiedeva in Italia da lungo tempo, avendo fatto ingresso nel territorio dello Stato nel 2012; aveva qui legami familiari assai significativi, costituiti non solo dal padre ma anche dallo zio, che provvedevano al suo sostentamento; era ben inserito nel contesto sociale, considerato che sia il padre che lo zio svolgevano da tempo regolare attività lavorativa e che lui stesso ha buone prospettive di lavoro future.
La portata applicativa della disciplina in esame e le suindicate circostanze del caso concreto hanno indotto il Giudice ad annullare il decreto di rigetto.

Articolo del:


di Enrico Bruno

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse