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Permesso di soggiorno in favore del minore straniero


Il Tribunale per i Minorenni ha il potere di concedere, a seguito di adeguate verifiche, l'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato.
Permesso di soggiorno in favore del minore straniero

L’ art. 31, comma 3, Testo unico 286/98 prevede – in deroga alle norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri – che «il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato...».

La richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno viene avanzata normalmente dai genitori a favore dei minori stranieri che presentino profili di vulnerabilità ove vengano sradicati dal contesto sociale in cui si trovano o fossero separati dal genitore irregolare.

L’interesse supremo da tutelare è quello del minore, che trova la sua base normativa nella Costituzione, nel diritto comunitario e nelle convenzioni internazionali.

Il Giudice è, quindi, chiamato a fare una valutazione preventiva del potenziale danno allo sviluppo psicofisico e a operare un bilanciamento fra gli interessi in gioco che sono da un lato il rispetto della vita familiare del minorenne e, dall’altro, l’interesse dello Stato a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza che verrebbero soddisfatti con l’espulsione dello straniero irregolare.

I reati eventualmente commessi dai genitori del minore non sono di per sé ostativi al rilascio dell’autorizzazione.

Il procedimento è avviato attraverso una richiesta scritta presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore straniero.

Saranno i genitori del minore straniero residente in Italia, personalmente o tramite un procuratore , a dover avviare la procedura. Essendo un procedimento delicato e svolto nell'interesse dei minori, è consigliabile rivolgersi ad un Professionista avvocato esperto del settore.

Il Tribunale per i Minorenni ha il potere di concedere, a seguito di adeguate verifiche, l'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato.

L'autorizzazione emessa dal Tribunale viene comunicata sotto forma di decreto, specificando la durata del permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, che consente al genitore anche irregolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno denominato "assistenza minori" e che permette al genitore di svolgere attività lavorativa.

Il permesso così ottenuto è convertibile con un permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.

Infine, il rifiuto in prima istanza non impedisce al genitore o al procuratore nominato di presentare una nuova istanza a favore dello stesso minore o di proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto.

Il predetto istituto, pertanto, rappresenta un’interessante possibilità per i cittadini stranieri con prole per regolarizzare, in presenza dei requisiti di legge, la propria posizione sul Territorio.

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