Personalità giuridica per Enti del Terzo Settore
Alle associazioni e fondazioni la personalità giuridica la conferisce il notaio al quale spetta l’onere del controllo dei requisiti
Il Codice del terzo settore prevede che nel momento in cui il notaio ritenga sussistenti determinati requisiti in capo ad associazioni e fondazioni, possa procedere all’invio degli atti costitutivi e della relativa documentazione all’ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Quest'ultimo si limiterà solo ad un controllo formale dei documenti presentati, senza operare un vero e proprio esame sostanziale. Non appena sarà operativo il registro, pertanto, non sarà più l’ente pubblico (regione/provincia autonoma o prefettura) a concedere il riconoscimento della personalità giuridica agli enti no profit. Tuttavia, poiché la Riforma del Terzo Settore non ha abrogato la parte del codice civile dedicata ad associazioni e fondazioni, la costituzione di un’associazione o di una fondazione potrà avvenire anche senza che venga acquisita la qualifica di Ets, e quindi senza l’iscrizione al futuro Runts. Sarà pertanto possibile per tali enti richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ma non diventare Ets. In tal caso si applicherà ancora il procedimento previsto dal d.p.r. 361/2000 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private"). La scelta del legislatore è stata dunque quella di predisporre una sorta di "doppio binario" per l’ottenimento della personalità giuridica da parte degli Ets.
Personalità giuridica
La Riforma del terzo settore ha delineato una nuova modalità per l’ottenimento della personalità giuridica (strumento che permette di limitare la responsabilità dei soci e dei membri del direttivo) da parte di associazioni e fondazioni. Le associazioni e le fondazioni possono acquistare la personalità giuridica iscrivendosi al Runts, quando sarà istituito e non dovranno pertanto a tal fine iscriversi nei registri regionali/provinciali o in quelli tenuti dalle prefetture. Perno della nuova procedura diventano i notai i quali, nel momento in cui andranno a redigere per atto pubblico l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, dovranno anche verificare che l’ente rispetti tutti i requisiti previsti dal Codice per ottenere la qualifica di Ets, oltre all’esistenza del patrimonio minimo.
Ruolo del notaio
A differenza di quanto avviene oggi, il Codice pone dunque in capo ai notai l’onere del controllo dei requisiti che un ente deve possedere per diventare Ets e per ottenere la personalità giuridica.
Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo e se in tal caso fondatori o amministratori o associati insistono col domandare direttamente all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel Runts, la domanda si intende negata con il meccanismo del silenzio rigetto nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione. In tal modo, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli Ets diventa automatico come per le società.
Patrimonio minimo
Il patrimonio minimo necessario all’ottenimento della personalità giuridica da parte degli Ets è fissato, come anticipato, in una somma liquida e disponibile di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.
Qualifica di Ets facoltativa
Non avendo la Riforma abrogato la parte del Codice civile dedicata ad associazioni e fondazioni, sarà possibile costituire un’associazione o fondazione e non acquisire la qualifica di Ets (decidendo quindi di non iscriversi al futuro Runts). Per le fondazioni e le associazioni che volessero richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ma non diventare Ets si applicherà quindi ancora il procedimento previsto dal d.p.r. 361/2000 e quindi il controllo e la concessione del riconoscimento da parte di regioni/province autonome e prefetture, le cui normative prevedono patrimoni minimi diversi l’uno dall’altro e generalmente più elevati di quelli previsti dal Codice del terzo settore per gli Ets.
Per gli Ets sarà invece possibile utilizzare sia la nuova procedura (più snella) prevista dalla Riforma sia quella del d.p.r. 361/2000. Attualmente, fino a quando non sarà operativo il Runts, l’ottenimento della personalità giuridica può essere richiesto e ottenuto solamente tramite la procedura prevista dal d.p.r. 361/2000, presentando l’istanza alla prefettura o agli uffici regionali/provinciali competenti.
Personalità giuridica
La Riforma del terzo settore ha delineato una nuova modalità per l’ottenimento della personalità giuridica (strumento che permette di limitare la responsabilità dei soci e dei membri del direttivo) da parte di associazioni e fondazioni. Le associazioni e le fondazioni possono acquistare la personalità giuridica iscrivendosi al Runts, quando sarà istituito e non dovranno pertanto a tal fine iscriversi nei registri regionali/provinciali o in quelli tenuti dalle prefetture. Perno della nuova procedura diventano i notai i quali, nel momento in cui andranno a redigere per atto pubblico l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, dovranno anche verificare che l’ente rispetti tutti i requisiti previsti dal Codice per ottenere la qualifica di Ets, oltre all’esistenza del patrimonio minimo.
Ruolo del notaio
A differenza di quanto avviene oggi, il Codice pone dunque in capo ai notai l’onere del controllo dei requisiti che un ente deve possedere per diventare Ets e per ottenere la personalità giuridica.
Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo e se in tal caso fondatori o amministratori o associati insistono col domandare direttamente all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel Runts, la domanda si intende negata con il meccanismo del silenzio rigetto nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione. In tal modo, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli Ets diventa automatico come per le società.
Patrimonio minimo
Il patrimonio minimo necessario all’ottenimento della personalità giuridica da parte degli Ets è fissato, come anticipato, in una somma liquida e disponibile di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.
Qualifica di Ets facoltativa
Non avendo la Riforma abrogato la parte del Codice civile dedicata ad associazioni e fondazioni, sarà possibile costituire un’associazione o fondazione e non acquisire la qualifica di Ets (decidendo quindi di non iscriversi al futuro Runts). Per le fondazioni e le associazioni che volessero richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ma non diventare Ets si applicherà quindi ancora il procedimento previsto dal d.p.r. 361/2000 e quindi il controllo e la concessione del riconoscimento da parte di regioni/province autonome e prefetture, le cui normative prevedono patrimoni minimi diversi l’uno dall’altro e generalmente più elevati di quelli previsti dal Codice del terzo settore per gli Ets.
Per gli Ets sarà invece possibile utilizzare sia la nuova procedura (più snella) prevista dalla Riforma sia quella del d.p.r. 361/2000. Attualmente, fino a quando non sarà operativo il Runts, l’ottenimento della personalità giuridica può essere richiesto e ottenuto solamente tramite la procedura prevista dal d.p.r. 361/2000, presentando l’istanza alla prefettura o agli uffici regionali/provinciali competenti.
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