Progetto Formativo Individuale: sanzioni per mancata formazione
Apprendistato: cosa succede se il datore di lavoro non forma l’apprendista
Probabilmente la cosa che preoccupa maggiormente è la gestione della formazione che, obbligatoriamente, il datore di lavoro deve fornire al ragazzo per rendere corretto il rapporto di apprendistato. Infatti, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani. In pratica, configura un negozio a causa mista.
A fronte di agevolazioni retributive e contributive, il datore di lavoro è tenuto a formare il lavoratore al fine di fargli acquisire la qualifica per la quale è stato assunto. La stessa Corte di Cassazione, ha evidenziato come «l’attività di insegnamento da parte del datore costituisce un elemento essenziale e indefettibile dell’apprendistato facendo parte della causa negoziale».
Formazione e sanzioni
Rispetto a qualche anno fa la disposizione sanzionatoria in caso di inadempimento all’obbligo formativo, si è notevolmente affievolita, favorendo la prevenzione alla soppressione “tout court” delle agevolazioni previste da questa tipologia contrattuale. Ma vediamo cosa prevede questa disposizione (articolo 47, del decreto legislativo n. 81/2015) qualora il datore di lavoro non provveda a mettere a disposizione dell’apprendista la formazione prevista nel Piano Formativo Individuale, di accompagnamento del contratto di apprendistato.
Qualora vi sia un inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione della formazione necessaria per il conseguimento della qualifica prevista dal percorso formativo, lo stesso datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Con il pagamento dei contributi maggiorati, il datore viene sollevato da qualsiasi altra sanzione correlata alla omessa contribuzione.
Nel caso prospettato, la mancata erogazione formativa, per far sì che venga disconosciuto il rapporto di apprendistato, deve essere imputata esclusivamente al datore di lavoro, il quale ha impedito al ragazzo di raggiungere gli obiettivi formativi previsti nel piano individuale. Nessuna responsabilità in capo all’azienda, e conseguentemente perdita dei benefici economici, vi può essere nel caso in cui la formazione sia imputata, ad esempio, alla Regione.
La disposizione degli ispettori
Alla verifica circa una carenza alla formazione obbligatoria, non consegue necessariamente l’applicazione immediata del disconoscimento del contratto di apprendistato e della sanzione sopradescritta, laddove il rapporto di lavoro sia ancora attivo e permetta il recupero delle ore di formazione non svolte. In sostanza, qualora il rapporto di apprendistato sia ancora in essere, gli ispettori del lavoro possono permetterne la continuazione prescrivendo, al datore di lavoro, l’obbligo di recuperare il debito formativo entro un congruo arco temporale attraverso la modifica del piano formativo individuale.
Si tratta della possibilità, unicamente in capo all’ispettore del lavoro, di impartire una disposizione (articolo 14 del decreto legislativo n. 124/2004) che rappresenta un precetto immediatamente esecutivo idoneo a far sorgere, in capo al destinatario, un obbligo giuridico.
In partica, un obbligo di facere che porti l’azienda ad osservare una disposizione di legge comunque dovuta.
N.B. Si tratta di una scelta discrezionale, esercitabile esclusivamente nel caso in cui nel corso dell’ispezione emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa formativa, che si basa principalmente sulla quantità di tempo residuo a disposizione dell’azienda per recuperare, durante il periodo formativo previsto nel contratto di apprendistato, quella formazione non effettuata. |
Una volta impartita la disposizione, il datore di lavoro deve darne immediata attuazione attraverso la modifica del piano formativo individuale e la predisposizione della formazione ivi contenuta.
Ma non sempre, a contratto di apprendistato ancora in essere, può essere emanata la disposizione e recuperata la formazione omessa. Infatti, ciò dipende dal tempo residuo a disposizione e dalla mole di formazione da recuperare. In tal senso è intervenuto il Ministero del Lavoro - con le circolari n. 29 dell’11 novembre 2011 e n. 5 del 21 gennaio 2013 – il quale ha evidenziato le modalità applicative dell’istituto della disposizione in luogo del disconoscimento dell’apprendistato e dell’applicazione delle relative sanzioni.
La tabella che segue, rappresenta proprio la linea di confine tra una prosecuzione condizionata del rapporto di apprendistato, attraverso l’emanazione della disposizione, ed il disconoscimento di quest’ultimo e dei relativi benefici economici.
Emanazione della disposizione |
Durata del periodo formativo pari a 3 anni |
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Accertamento durante il primo anno di apprendistato |
Accertamento durante il secondo anno di apprendistato |
Accertamento durante il terzo anno di apprendistato |
La disposizione va sempre emanata |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota parte” delle ore previste nel secondo anno |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la “quota parte” delle ore previste nel terzo anno |
A titolo esemplificativo
Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot. 360 ore).
- accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui l'apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè al 33% del totale della formazione dovuta. La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione prevista dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011;
- accertamento nel corso della metà del terzo anno di apprendistato, in un momento in cui l'apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il secondo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del terzo anno), per un totale di 300 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 220 ore e cioè al 73% del totale della formazione dovuta. La disposizione deve essere emanata ai fini del recupero del debito formativo.
Durata del periodo formativo pari a 5 anni |
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Accertamento durante il primo anno di apprendistato |
Accertamento durante il secondo anno di apprendistato |
Accertamento durante il terzo anno di apprendistato |
Accertamento durante il quarto anno di apprendistato |
Accertamento durante il quinto anno di apprendistato |
La disposizione va sempre emanata |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota parte” delle ore previste nel secondo anno |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la “quota parte” delle ore previste nel terzo anno |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo e nel terzo anno + la “quota parte” delle ore previste nel quarto anno |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno + la “quota parte” delle ore previste nel quinto anno |
A titolo esemplificativo
Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 5 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120+120+120 (tot. 600 ore).
- accertamento nel corso della metà del quarto anno di apprendistato, in un momento in cui l'apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il secondo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il terzo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del quarto anno), per un totale di 420 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 350 ore e cioè al 83% del totale della formazione dovuta. La disposizione deve essere emanata ai fini del recupero del debito formativo.
Nei casi più complessi, il Ministero del Lavoro ha evidenziato la necessità di applicare comunque la disposizione, sia al fine di consentire una possibilità di recupero del debito formativo, sia in quanto, in assenza di tale recupero, sarà successivamente applicabile la sanzione del disconoscimento del rapporto di apprendistato.
E se non vi si ottempera?
La mancata ottemperanza alla disposizione impartita, oltre al disconoscimento del rapporto di apprendistato con le relative sanzioni economiche, comporterà, per il datore di lavoro:
-
una sanzione da 515 a 2.580 euro;
-
la rimodulazione dell’apprendistato in un ordinario rapporto a tempo indeterminato;
-
l’applicazione della diffida accertativa per il recupero retributivo rispetto al sotto- inquadramento contrattuale.
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