Pianificazione Successoria: alcuni concetti


Quali attenzioni si devono porre per effettuare una corretta pianificazione successoria?
Pianificazione Successoria: alcuni concetti
Oggi vi racconterò la storia di Giovanni, ex dirigente d’azienda in pensione, sposato con due figli ormai adulti. Giovanni possiede l’appartamento, dove vive con la moglie Gianna, una casa al mare ed una in montagna. Possiede anche una discreta disponibilità finanziaria (tra fondi, titoli, polizze e liquidità) per circa 1mln di € e delle partecipazioni societarie per circa 400mila €.
Giovanni è preoccupato che una sua prematura dipartita possa provocare qualche problema in termini di fruibilità degli immobili, che vorrebbe lasciare per l'intera proprietà alla moglie (escludendo quindi i 2 figli, ai quali andrebbe comunque una quota del "Finanziario"). Giustamente si chiede come fare: sarà sufficiente un testamento ben redatto? Quali attenzioni deve porre per gestire questa sua disponibilità di denaro o le quote societarie? Vedremo in questo e nell’articolo che seguirà come abbiamo affrontato e risolto il problema di Giovanni.
Prima di affrontare al questione sul piano pratico è doveroso premettere che per effettuare una corretta pianificazione successoria occorre aver ben presenti: gli obiettivi del cliente, la sua situazione familiare e la composizione del patrimonio. Quindi è molto importante partire da una visione complessiva e completa del patrimonio e poi dovranno essere definiti gli obiettivi. In questo caso, Giovanni vorrebbe favorire Gianna attraverso l’assegnazione specifica di alcuni dei beni presenti nell’asse ereditario, rispettare le quote di legittima previste dalla legge, evitare future liti ereditarie e, se possibile, evitare importanti prelievi fiscali.
Con riguardo poi a ciascun bene elencato e alle relative peculiarità e criticità presenti, in un’ottica di passaggio generazionale, è importante precisare che:

Per i beni immobili: in caso di trasferimento degli stessi sia per donazione che per successione - oltre all’imposta di successione o donazione eventualmente dovuta - viene applicata l’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (2% + 1%) al valore attribuito agli immobili o, nella misura fissa di 200,00 €, se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni "prima casa’’.
La base imponibile è determinata assumendo il valore in comune commercio (ossia il valore di mercato) alla data di apertura della successione o alla data dell’atto di donazione. Questo valore può essere soggetto a rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, salvo che si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per i quali il valore dichiarato, ai fini dell’imposta di successione, non sia inferiore al valore catastale. In termini di fruibilità, è consigliabile evitare che si formi la comunione ereditaria sui beni immobili, ovvero che gli stessi, dopo il decesso di Giovanni, rimangano in comproprietà a tutti o più eredi, in quanto ciò in futuro potrebbe costituire possibile fonte di lite sia sulla destinazione da dare agli stessi che su una eventuale rivendita dei medesimi. Inoltre, per far cessare tale comunione, sarà poi necessario fare, previo accordo (non sempre di facile raggiungimento), un atto di divisione tra comproprietari e tale atto sconterà nuovamente le imposte ipotecarie e catastali (quindi doppie imposizioni fiscali).

Per le polizze: con la polizza il beneficiario indicato sul contratto, purché non sia stato revocato o modificato successivamente anche con testamento, acquista un diritto proprio, nei confronti della compagnia assicurativa, a ricevere l’indennizzo caso morte. Questo indennizzo assicurativo caso morte è esente dall’imposta sulle successioni indipendentemente dal rapporto di parentela e dal valore dell’asse ereditario. E’ bene precisare che sono considerate a tutti gli effetti una donazione indiretta e, anche se solo relativamente all’ammontare dei premi versati, possono essere oggetto di una potenziale riduzione da parte dell’erede che dimostrasse giudizialmente di aver subito una lesione della propria quota di legittima.

Per le partecipazioni societarie: sono esclusi dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti di aziende o di partecipazioni in società mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, a condizione che a) i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti; b) i destinatari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni; c) i destinatari rendano espressa dichiarazione in tal senso in sede di dichiarazione di successione/all’atto di donazione.
In caso di azioni di s.p.a. o di società in accomandita per azioni o di quote di s.r.l, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni tramite le quali è acquisito o integrato il controllo della società (ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria).
Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s.) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società: quindi l’agevolazione spetta qualunque sia l’entità della partecipazione trasferita.
Per conoscere i suggerimenti che abbiamo proposto a Giovanni, vi invito a leggere il mio secondo articolo.

Articolo del:


di Dott. Massimo Bonaldo

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