Pianificazione Successoria: soluzione suggerita
Ecco quali sono le misure concrete da adottare per un particolare caso di successione ereditaria
Ci eravamo lasciati con la storia di Giovanni e le sue preoccupazioni. Abbiamo visto quali sono le priorità per una corretta pianificazione successoria ed alcune criticità riguardanti i beni presenti nell’asse ereditario del cliente (si veda articolo precedente).
Oggi affronteremo in maniera pratica la questione fornendo le misure concrete adottate per rispondere alle esigenze di Giovanni.
Intanto la compagine familiare risulta essere abbastanza semplice in quanto composta unicamente dalla moglie e dai due figli, i quali, in base alle norme sulla successione legittima (cioè in assenza di testamento) avranno diritto ad 1/3 ciascuno dell’asse ereditario.
Nel caso in cui Giovanni volesse fare testamento, le quote di legittima, in base al codice civile, risultano essere: 1/4 alla moglie Gianna, 1/4 al figlio Giuseppe ed 1/4 al figlio Gino, relegando pertanto la sua quota disponibile al restante quarto del patrimonio.
Il patrimonio è, invece, così ripartito: 100mila € (4,8% del totale) in polizze, con Beneficiario Caso Morte la moglie; 900mila € (42,9%) circa suddiviso tra liquidità in conto corrente, titoli e comparti Sicav; 1,4 mln € circa di immobili, considerando che sono tutti cointestati con la moglie, il valore inseribile nell’asse ereditario sarà quindi 700mila€ (33,3%); ed infine la partecipazione societaria per 400mila € (19%).
A questo punto Giovanni come potrebbe procedere? Intanto potrebbe utilizzare lo strumento del Testamento. Per un utilizzo efficiente di tale strumento è consigliabile che provveda a disporre, all’interno dello stesso, una divisione completa dell’asse ereditario, assegnando ciascun bene ai singoli eredi ed avendo sempre presenti le seguenti linee guida generali: rispettare la quota di legittima di ciascun erede; evitare, per quanto possibile, la cointestazione tra più eredi sugli immobili; assicurare che le quote societarie, qualora si fosse in presenza di partecipazioni tramite le quali è acquisito o integrato il controllo della società, vadano a quegli eredi interessati alla gestione della stessa (altrimenti le conseguenze, sul futuro della società, sarebbero ovvie).
Da un punto di vista pratico, abbiamo stabilito che l’asse ereditario di Giovanni ammonta, complessivamente, a 2,1 mln di € e che la quota di legittima per ciascun erede, uguale a quella disponibile, ammonta a 525mila € (1/4 dell’intero asse ereditario). Inoltre abbiamo compreso che a) gli immobili sono tutti cointestati con la moglie, b) che il cliente ha già indicato nelle polizze la stessa come beneficiario caso morte e c) che gli strumenti finanziari costituiscono una parte notevole del patrimonio complessivo. Tanto ciò premesso, potrebbe essere conveniente per Giovanni suddividere tra gli eredi il patrimonio, mediante testamento, disponendo che: Gianna acquisisca l’intera proprietà degli immobili (valore 700mila €) e il ricavato dalla liquidazione caso morte delle polizze (valore 100mila €); mentre a Giuseppe e a Gino vadano la parte restante del patrimonio suddivisa in misura uguale (il 50% di tutte le disponibilità finanziarie e delle quote societarie, valore 650mila € ciascuno).
Nulla impedisce comunque a Giovanni, che temesse una modifica nei prossimi anni della soglia delle franchigie e/o delle aliquote relative all’imposta sulle successioni, di donare già in vita alcuni beni a cominciare, per esempio, dagli immobili, cedendo la sola nuda proprietà degli stessi alla moglie e riservandosi al contempo un diritto reale sugli stessi. A tal fine andrà comunque fatto presente che: tali donazioni potranno senz’altro essere ricomprese al momento del decesso nell’asse ereditario, per il computo delle quote di legittima; ai fini fiscali dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede, si deve tenere conto comunque del valore delle donazioni fatte in vita dal defunto; la base imponibile, in presenza di diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio) sulla casa oggetto di donazione, è pari al valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale
d’interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto, come stabilito nell’apposito prospetto previsto dalla legge (il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dichiarato dai contraenti, se inferiore al valore catastale, può essere comunque soggetto a rettifica da parte dell’ufficio, che può procedere alla sua rideterminazione).
Quella presentata è una storia vera. Giovanni e la sua famiglia esistono veramente, così come sono concreti i bisogni e le preoccupazioni che Giovanni mi ha sottoposto e che, assieme al mio staff, qualche settimana fa abbiamo dato soluzione secondo le modalità appena illustrate.
Oggi affronteremo in maniera pratica la questione fornendo le misure concrete adottate per rispondere alle esigenze di Giovanni.
Intanto la compagine familiare risulta essere abbastanza semplice in quanto composta unicamente dalla moglie e dai due figli, i quali, in base alle norme sulla successione legittima (cioè in assenza di testamento) avranno diritto ad 1/3 ciascuno dell’asse ereditario.
Nel caso in cui Giovanni volesse fare testamento, le quote di legittima, in base al codice civile, risultano essere: 1/4 alla moglie Gianna, 1/4 al figlio Giuseppe ed 1/4 al figlio Gino, relegando pertanto la sua quota disponibile al restante quarto del patrimonio.
Il patrimonio è, invece, così ripartito: 100mila € (4,8% del totale) in polizze, con Beneficiario Caso Morte la moglie; 900mila € (42,9%) circa suddiviso tra liquidità in conto corrente, titoli e comparti Sicav; 1,4 mln € circa di immobili, considerando che sono tutti cointestati con la moglie, il valore inseribile nell’asse ereditario sarà quindi 700mila€ (33,3%); ed infine la partecipazione societaria per 400mila € (19%).
A questo punto Giovanni come potrebbe procedere? Intanto potrebbe utilizzare lo strumento del Testamento. Per un utilizzo efficiente di tale strumento è consigliabile che provveda a disporre, all’interno dello stesso, una divisione completa dell’asse ereditario, assegnando ciascun bene ai singoli eredi ed avendo sempre presenti le seguenti linee guida generali: rispettare la quota di legittima di ciascun erede; evitare, per quanto possibile, la cointestazione tra più eredi sugli immobili; assicurare che le quote societarie, qualora si fosse in presenza di partecipazioni tramite le quali è acquisito o integrato il controllo della società, vadano a quegli eredi interessati alla gestione della stessa (altrimenti le conseguenze, sul futuro della società, sarebbero ovvie).
Da un punto di vista pratico, abbiamo stabilito che l’asse ereditario di Giovanni ammonta, complessivamente, a 2,1 mln di € e che la quota di legittima per ciascun erede, uguale a quella disponibile, ammonta a 525mila € (1/4 dell’intero asse ereditario). Inoltre abbiamo compreso che a) gli immobili sono tutti cointestati con la moglie, b) che il cliente ha già indicato nelle polizze la stessa come beneficiario caso morte e c) che gli strumenti finanziari costituiscono una parte notevole del patrimonio complessivo. Tanto ciò premesso, potrebbe essere conveniente per Giovanni suddividere tra gli eredi il patrimonio, mediante testamento, disponendo che: Gianna acquisisca l’intera proprietà degli immobili (valore 700mila €) e il ricavato dalla liquidazione caso morte delle polizze (valore 100mila €); mentre a Giuseppe e a Gino vadano la parte restante del patrimonio suddivisa in misura uguale (il 50% di tutte le disponibilità finanziarie e delle quote societarie, valore 650mila € ciascuno).
Nulla impedisce comunque a Giovanni, che temesse una modifica nei prossimi anni della soglia delle franchigie e/o delle aliquote relative all’imposta sulle successioni, di donare già in vita alcuni beni a cominciare, per esempio, dagli immobili, cedendo la sola nuda proprietà degli stessi alla moglie e riservandosi al contempo un diritto reale sugli stessi. A tal fine andrà comunque fatto presente che: tali donazioni potranno senz’altro essere ricomprese al momento del decesso nell’asse ereditario, per il computo delle quote di legittima; ai fini fiscali dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede, si deve tenere conto comunque del valore delle donazioni fatte in vita dal defunto; la base imponibile, in presenza di diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio) sulla casa oggetto di donazione, è pari al valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale
d’interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto, come stabilito nell’apposito prospetto previsto dalla legge (il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dichiarato dai contraenti, se inferiore al valore catastale, può essere comunque soggetto a rettifica da parte dell’ufficio, che può procedere alla sua rideterminazione).
Quella presentata è una storia vera. Giovanni e la sua famiglia esistono veramente, così come sono concreti i bisogni e le preoccupazioni che Giovanni mi ha sottoposto e che, assieme al mio staff, qualche settimana fa abbiamo dato soluzione secondo le modalità appena illustrate.
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