Piano casa della Regione Veneto in fascia di rispetto stradale


Il Piano Casa della Regione Veneto consente l'ampliamento di un fabbricato sito in fascia di rispetto stradale? La risposta sembra positiva.
Piano casa della Regione Veneto in fascia di rispetto stradale

Si discute se un ampliamento in applicazione del cosiddetto Piano Casa sia possibile in relazione ad un fabbricato, generante la cubatura, sito in fascia di rispetto stradale.

L’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. Veneto n. 14/2009 dispone che “Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici: … d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo”.

Già il mero tenore letterale della norma sembra permettere l’applicazione del Piano Casa: l’art. 9, per gli edifici ricadenti in aree di inedificabilità, non vieta tout-court l’applicazione della L. R. 14/2009, ma “gli interventi” su di essi.

L’ulteriore approfondimento interpretativo, al di là del tenore letterale, conforta la tesi dell’applicabilità.

Il vincolo di inedificabilità inerente le fasce di rispetto stradali è disciplinato dall’art. 16 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

L’art. 26 del D.P.R. 495/1992 (regolamento attuativo del Codice della Strada) conferisce consistenza e latitudine al vincolo in discussione, ove, al comma 2, sono indicate le distanze da rispettare, fuori dai centri abitati, “nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade…”.
In forza delle norme sopra citate, il vincolo riguarda unicamente gli ampliamenti fronteggianti le strade.

Vero è che esiste anche l’art. 234, comma 5, del Codice della Strada che condiziona l’applicazione della disciplina di cui all’art. 16 del Codice medesimo alla classificazione delle strade, ad oggi però opera non compiuta, potendosi di conseguenza obiettare in merito all’applicabilità del binomio normativo rappresentato dai citati art. 16 del D.lgs. 285/1992 e art. 26 del D.P.R. 495/1992.

L’obiezione è, però, superata dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3889 in data 27.06.2017.

Con tale decisione, il Consiglio di Stato afferma che “La citata norma transitoria dell’art. 234 del Codice della strada, infatti, deve ritenersi superata dalla successiva evoluzione normativa…”, dovendosi, di conseguenza, ritenere “pienamente efficace la modifica dell’art. 26 del regolamento che si è illustrata, e che consente l’ampliamento per cui è causa, pacificamente retrostante alla costruzione”.

Il Consiglio di Stato, in sostanza, accoglie pienamente la tesi secondo cui le distanze di rispetto dalle strade, di qualsiasi natura, non si applicano agli ampliamenti che non fronteggiano la strada.

Si noti, a tale proposito, come il suddetto principio fosse stato fatto proprio dalla Regione Veneto, che, con l’art. 7 della L.R. 24/85, aveva consentito interventi su edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade purché non comportassero l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale.

Vero è che la L.R. 24/1985 è stata abrogata dall’art. 49, comma 1, lettera d), della L.R. 11/2204, ma il principio ritorna, seppure con condizioni, nell’ordinamento della Regione Veneto con l’art. 63, comma 5, della L. R. 30/2016, che ha introdotto il comma 4 ter dell’art. 41 della L.R. 11/2004, norma disciplinante le fasce di rispetto stradale.

La novella consente la demolizione e ricostruzione dell’edificio al di fuori della fascia di rispetto stradale, anche sull’adiacente zona agricola, purché entro 200 metri rispetto al sedime originario: nella Regione Veneto è normativamente assentito realizzare ampliamenti in fascia di rispetto stradale.

In tal senso, non vi sono ragioni per non applicare la premialità del Piano Casa, calcolata sul volume preesistente in fascia di rispetto stradale; non è un caso che il limite massimo di distanza di cui al predetto art. 63, pari a 200 metri, del nuovo fabbricato rispetto al sedime originario sia in assoluta corrispondenza con il medesimo limite di distanza lineare del corpo edilizio separato di cui all’art.2, comma 2, della L. R. 14/2009.

Si noti come già qualche comune della Regione Veneto ritenga pacifica tale posizione; il Comune di Jesolo, con la circolare n. 1 in data 08.04.2016 afferma testualmente: “considerato che l’edificabilità nelle fasce di rispetto stradale non risulta aprioristicamente esclusa ma bensì limitata al non sopravvanzamento dell’ampliamento verso la strada, e pertanto non possono essere considerate aree di inedificabilità assoluta, si ritiene, per equità di trattamento, che gli ampliamenti previsti dalla L.r. 14/2009 e ss. mm. possano intendersi realizzabili anche per quei fabbricati che ricadono all’interno delle fasce succitate”.

L’art. 9, comma 1, lettera d), della L. R. 14/2009, quindi, non vieta semplicemente l’applicazione del Piano Casa ad edifici ricadenti in fascia di rispetto stradale, ma, più specificatamente, vieta ampliamenti verso il fronte strada, assentendoli, invece, in altra direzione.

 

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di avv. Gianluca Baciga

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