Piano di Emergenza Interna negli impianti di gestione rifiuti
La Legge n. 132 del 01 Dicembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03 Dicembre 2018) ha modificato il Decreto Sicurezza n. 113/2018 introducendo l’Art. 26-Bis, il quale prevede l’obbligo di predisposizione di un Piano di Emergenza interno per tutti gli IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI, ESISTENTI O DI NUOVA COSTRUZIONE.
Il Piano di Emergenza interno deve essere predisposto entro il 04 Marzo 2019 e riesaminato (e se necessario aggiornato) almeno ogni 3 anni.
Tale documento è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Inoltre l’Art. 26-Bis prevede che i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti trasmettano al Prefetto le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza esterno.
Il Piano di Emergenza esterno, sarà predisposto dal Prefetto (d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati), aggiornato almeno ogni 3 anni e avrà lo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Riassumendo:
Piano di Emergenza interno: predisposto dai gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti entro il 04 Marzo 2019 e aggiornato almeno ogni 3 anni.
Piano di Emergenza esterno: predisposto del Prefetto sulla scorta delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e aggiornato ogni 3 anni.
Ecco il link che riporta l’art. 26-Bis del Decreto Sicurezza n. 113/2018
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