Pignoramenti del conto corrente con minor vincoli


Dal 1° luglio sarà possibile il pignoramento del proprio conto corrente senza procedimento giudiziario
Pignoramenti del conto corrente con minor vincoli
Si ampliano i poteri del Fisco in materia di controllo delle disponibilità liquide dei contribuenti.

Difatti, dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate che incorporerà l'attuale Equitalia potrà consultare l'Anagrafe tributaria e procedere al pignoramento dei conti correnti direttamente senza attivare alcuna procedura di autorizzazione.
Ed inoltre potrà consultare le banche dati dell'INPS per acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro per pignorare stipendi, indennità ecc.

Con decorrenza dal 1° luglio 2017 scomparirà l'ente di riscossione Equitalia e prenderà il posto di questo un ente strumentale all'Agenzia delle Entrate di carattere pubblico ma economico che sarà sotto il controllo diretto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nell'ambito dei poteri dell'Agenzia delle Entrate in materia di acquisizione delle informazioni, vi è un'estensione di tali poteri al nuovo ente Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Nella procedura ordinaria, di norma il creditore, al fine di soddisfare il suo credito, nel momento in cui decide di attivare il pignoramento del conto corrente presso un istituto bancario, che rappresenta il terzo, per attivare il c.d. pignoramento presso terzi deve essere autorizzato dal tribunale.
Sostanzialmente, prima deve notificare l'atto esecutivo, poi deve notificare l'atto di precetto, mediante il quale intima il debitore ad assolvere al pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto. Dopodichè può notificare l'atto di pignoramento sia al debitore e sia alla banca. Nell'atto di pignoramento è indicata inoltre la data dell'udienza; in tale data il giudice, dopo aver appurato quanto detto nella dichiarazione resa dalla banca, disporrà che quest'ultima versi le somme accantonate al creditore

Il discorso e la procedura cambiano nel momento in cui a riscuotere i soldi è il Fisco.
In tal caso non è richiesta l'autorizzazione del giudice.
Il procedimento che si applica è quello previsto dall'art. 72-bis del D.P.R.602/1973.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel momento in cui notifica la cartella di pagamento, essendo un atto esecutivo equiparabile al precetto, non deve promuovere la citazione in giudizio del terzo e attendere l'udienza ma potrà pignorare il conto corrente, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Nella prassi l'ente di riscossione notifica l'atto di pignoramento in primis all'istituto bancario e dopo al debitore, invitando quest'ultimo a pagare l'importo entro il termine di 60 giorni.

Se il debitore non assolve al pagamento della somma dovuta entro il termine citato, il Fisco richiederà alla banca di versargli l'importo senza attendere alcuna autorizzazione da parte del tribunale.

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di Studio Bitetti - Tributario

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