Pignoramenti casa: sospesi per l'effetto COVID-19


L'emergenza Coronavirus ha indotto il legislatore a rinviare tutti i pignoramenti delle abitazioni prinicipali fino al 30 ottobre 2020
Pignoramenti casa: sospesi per l'effetto COVID-19

Il cittadino che alla data del 30 aprile 2020 aveva in corso un pignoramento relativo alla casa ove è residente, può tirare un respiro di sollievo sino al 30 ottobre 2020, presentando una apposita domanda di sospensione al Tribunale presso il quale è in corso la procedura.

L’art 54-ter della legge 24 aprile 2020 n 27, pubblicata sulla G.U. del 29 aprile 2020, prevede: “al fine di contenere gli effetti negativi della emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’ art 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.     

I Tribunali hanno già fornito l’interpretazione della legge: PER AVERE DIRITTO ALL’APPLICAZIONE, devono sussistere i seguenti requisiti:

1. Deve essere l’abitazione principale della persona che subisce il pignoramento o dei suoi familiari.  Si fa riferimento ad una norma fiscale, l’art 10, comma tre bis, del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 9171986, il quale intende per abitazione principale “quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi   familiari dimorano stabilmente, essendo irrilevante la variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata”.

Si richiede cioè, per aver diritto alla sospensione del pignoramento, che il pignorato risieda in modo stabile ed effettivo nell’immobile.

I Tribunali per accettare la domanda di sospensione richiedono il certificato di residenza del debitore pignorato.

Cosa significa sospensione del pignoramento? Significa che la persona pignorata e la sua famiglia, se la procedura era già iniziata alla data di entrata in vigore della legge, 30 aprile 2020, possono continuare a rimanere nell’abitazione sino alla data del 30 ottobre 2020.

La procedura continuerà dopo tale data; nel frattempo la famiglia che ha subito il pignoramento potrà rimanere nell’abitazione e con l’aiuto del proprio legale di fiducia, presenterà la domanda di sospensione come previsto dalla legge.

Si APPLICA la sospensione ad ogni tipo di pignoramento? CERTAMENTE

Si applica ad ogni tipologia di procedura esecutiva immobiliare delle quali facciamo qualche esempio: non ho pagate le rate del mutuo e la banca ha pignorato l’immobile; non ho pagato le tasse, imposte e contributi e l’Agenzia della Riscossione ha pignorato l’immobile; non ho pagato i fornitori della mia ditta individuale e hanno pignorato l’immobile ecc.

Per i PIGNORAMENTI FISCALI, cioè quelli effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione, per tasse e contributi non pagati, va chiarito che l’Art 76 del D.P.R.6021973, prevede requisiti diversi, e cioè risulta sempre pignorabile la casa del debitore, ma si procede alla vendita solo nel caso che:
1.    Il debito sia superiore ad euro 120.000;
2.    L’abitazione sia di categoria catastale di lusso (A8, A9);
3.    Il debitore non abbia la residenza nell’immobile.

Per poter effettuare la vendita dell’immobile devono sussistere tutti e tre i requisiti di cui sopra.

Se qualcuno di questi pignoramenti era in corso alla data di entrata in vigore della legge, IL DEBITORE RESIDENTE NELLA ABITAZIONE HA DIRITTO ALLA SOSPENSIONE, presentando l’apposita domanda al Tribunale.

Conviene sempre consultarsi con il proprio legale di fiducia.


Avv. Alessandra Bottura, Verona

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di Avv. Alessandra Bottura, VERONA

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