Pignoramento dei conti da parte di Equitalia
A partire dal primo luglio la nuova Agenzia di Riscossione potrebbe pignorare i conti senza adire le vie legali. Ma era già possibile da tempo
Fare chiarezza è importante, alle volte perchè si tende a dare alla rete più autorevolezza di quella che ha, alle volte perchè una "brutta notizia" fa più clamore di una "buona notizia". La brutta notizia, apparsa anche sui siti di giornali prestigiosi è quella che dal primo di luglio il fisco potrà pignorare i conti correnti dei debitori senza chiedere il permesso del giudice. Addirittura alcuni blog hanno anche parlato di prelievo forzoso automatico. In realtà questa notizia non nasconde nulla di nuovo, non apporta alcuna novità, è una non notizia che assurge al livello di grande scandalo senza averne i requisiti. Perchè? Semplicemente perchè è così da sempre. Questo fatto terribile può essere smentito da chi ha già fatto i conti con questi eventi. L'evento per il quale si sono stracciate le vesti più di un politico, è già attivo almeno dall'anno 2005 e rientra tra i poteri speciali di Equitalia. Cosa cambia? Purtroppo o per fortuna cambia solamente che dal primo di luglio i poteri che aveva Equitalia verranno estesi anche al nuovo ente "Agenzia Entrate- Riscossione". Non si tratta nient'altro che di un semplice passaggio di poteri. Chiamatela "bufala", chiamatela "svista", sarà forse stato un ritardo nell'interpretazione di una norma. Probabilmente chi ha innescato la notizia non sapeva della norma già esistente. Forse l'unica cosa che cambierà sarà il fatto che i due enti potranno parlarsi meglio, essendo uniti, e questo accelererà certe procedure. Quindi grande chiarezza per il popolo dei contribuenti e cittadini. Popolo che già stenta a farsi largo nella miriade di notizie che gli balzano addosso. Parlando in maniera comprensibile e senza falsi allarmismi, prima Equitalia e ora Agenzia Entrate Riscossione possono procedere al pignoramento del conto corrente senza passare attraverso alcuna procedura giudiziaria. Resta sempre salva la facoltà del cittadino di proporre ricorso nei sessanta giorni dalla notifica, fare istanza di autotutela all'ente creditore se l'importo non è dovuto, oppure semplicemente, se l'importo è dovuto, chiedere la rateazione dell'importo, atto con il quale si otterrà lo sblocco del conto anche col pagamento della sola prima rata.
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