Pignoramento di pensioni e stipendi, cosa prevede le legge
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha fissato nuovi limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione o stipendio
Recentemente il Legislatore, così come aveva fatto precedentemente nei confronti di Equitalia, (vedi articolo pubblicato in data 4/4/2016 su questo sito a cura dello stesso Autore), è intervenuto cercando di contemperare gli opposti interessi di creditori e debitori: i primi tesi a riscuotere i loro crediti efficacemente ed in tempi ragionevoli, i secondi a non ritrovarsi sul lastrico.
In realtà l’articolo 514 del codice di procedura civile già prevede un elenco di beni "assolutamente impignorabili", che sono:
1. le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli; sono esclusi gli altri mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. il cibo ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone con il medesimo conviventi;
4. gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri ed in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Come si può notare, trattasi di beni indispensabili per la sopravvivenza del debitore e dei suoi familiari (ma solo per un mese!!), oppure indispensabili per il suo lavoro o, infine, che rivestono un valore affettivo/sentimentale.
L’articolo 515 del codice di procedura civile, poi, prevede alcuni beni "relativamente impignorabili", come ad esempio i beni che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo: tali beni possono essere pignorati separatamente dall’immobile ove si trovano soltanto in mancanza di altri beni mobili utilmente pignorabili.
Oltre ai beni mobili, ai beni mobili registrati (auto, moto, camper ecc..), agli immobili, possono essere pignorati i crediti che il debitore vanti nei confronti di terzi, siano essi soggetti privati (persone fisiche e/o società), sia verso enti pubblici (ad esempio l’INPS ).
Trattasi della procedura di "pignoramento presso terzi" prevista e disciplinata dall’articolo 545 e seguenti del codice di procedura civile.
Proprio su tale normativa è di recente intervenuto il Legislatore il quale, con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha fissato nuovi limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione o stipendio.
Per le pensioni, la legge non consente di pignorare un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà. Considerando che per l’anno 2015 l’INPS ha fissato l’importo della pensione sociale ad € 448,52, la somma assolutamente impignorabile è pari ad € 672,76 (48,52 + 224,26); la somma eccedente tale importo sarà quindi pignorabile ma solo nella misura di un quinto. Esempio pratico: pensione di € 1000 - 672,76 = 327,22 : 5 = 64,58 euro mensili.
La questione si complica nell’ipotesi in cui lo stipendio e/o la pensione siano accreditati su un conto corrente bancario o postale. In tal caso occorre distinguere due ipotesi:
1. se le somme sono state accreditate sul conto del debitore prima del pignoramento, potranno essere pignorati solo gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale. Esempio pratico; importo accreditato : 1500 euro - 1345,56 = 154,44 somma utilmente pignorabile;
2. per le somme accreditate contestualmente o successivamente al pignoramento, la parte pignorabile sarà quella prevista dalla nuova normativa. Esempio pratico; importo accreditato 1500 - 672,78 = 872,22. Su tale somma si calcola il quinto che sarà pari ad euro 165,44 (somma utilmente pignorabile).
Vi è da sottolineare, infine, che il pignoramento eseguito sulle somme dovute a titolo di stipendio o pensione oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace: tale inefficacia potrà essere rilevata,anche d’ufficio, dal Giudice.
In realtà l’articolo 514 del codice di procedura civile già prevede un elenco di beni "assolutamente impignorabili", che sono:
1. le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli; sono esclusi gli altri mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. il cibo ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone con il medesimo conviventi;
4. gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri ed in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Come si può notare, trattasi di beni indispensabili per la sopravvivenza del debitore e dei suoi familiari (ma solo per un mese!!), oppure indispensabili per il suo lavoro o, infine, che rivestono un valore affettivo/sentimentale.
L’articolo 515 del codice di procedura civile, poi, prevede alcuni beni "relativamente impignorabili", come ad esempio i beni che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo: tali beni possono essere pignorati separatamente dall’immobile ove si trovano soltanto in mancanza di altri beni mobili utilmente pignorabili.
Oltre ai beni mobili, ai beni mobili registrati (auto, moto, camper ecc..), agli immobili, possono essere pignorati i crediti che il debitore vanti nei confronti di terzi, siano essi soggetti privati (persone fisiche e/o società), sia verso enti pubblici (ad esempio l’INPS ).
Trattasi della procedura di "pignoramento presso terzi" prevista e disciplinata dall’articolo 545 e seguenti del codice di procedura civile.
Proprio su tale normativa è di recente intervenuto il Legislatore il quale, con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha fissato nuovi limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione o stipendio.
Per le pensioni, la legge non consente di pignorare un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà. Considerando che per l’anno 2015 l’INPS ha fissato l’importo della pensione sociale ad € 448,52, la somma assolutamente impignorabile è pari ad € 672,76 (48,52 + 224,26); la somma eccedente tale importo sarà quindi pignorabile ma solo nella misura di un quinto. Esempio pratico: pensione di € 1000 - 672,76 = 327,22 : 5 = 64,58 euro mensili.
La questione si complica nell’ipotesi in cui lo stipendio e/o la pensione siano accreditati su un conto corrente bancario o postale. In tal caso occorre distinguere due ipotesi:
1. se le somme sono state accreditate sul conto del debitore prima del pignoramento, potranno essere pignorati solo gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale. Esempio pratico; importo accreditato : 1500 euro - 1345,56 = 154,44 somma utilmente pignorabile;
2. per le somme accreditate contestualmente o successivamente al pignoramento, la parte pignorabile sarà quella prevista dalla nuova normativa. Esempio pratico; importo accreditato 1500 - 672,78 = 872,22. Su tale somma si calcola il quinto che sarà pari ad euro 165,44 (somma utilmente pignorabile).
Vi è da sottolineare, infine, che il pignoramento eseguito sulle somme dovute a titolo di stipendio o pensione oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace: tale inefficacia potrà essere rilevata,anche d’ufficio, dal Giudice.
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