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Pignoramento delle Pensioni: Nuovo Limite di Impignorabilità


L'articolo 545 del cpc sancisce l'impignorabilità di alcune tipologie di crediti, in particolare per le pensioni la normativa stabilisce specifici limiti
Pignoramento delle Pensioni: Nuovo Limite di Impignorabilità

La normativa sul pignoramento delle pensioni è stata aggiornata con la Legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito il decreto Aiuti-bis. Tale legge introduce modifiche significative al limite di impignorabilità delle pensioni, rafforzando la tutela del minimo vitale per i pensionati e garantendo loro condizioni di vita dignitose.

Cos’è il limite di impignorabilità delle pensioni?

Il nostro ordinamento giuridico dispone che le somme percepite come pensione, indennità o altri assegni di quiescenza possano essere pignorate solo entro determinati limiti. Questo sistema garantisce la salvaguardia del cosiddetto minimo vitale, ovvero l'importo necessario per assicurare al pensionato un'esistenza decorosa.

La recente modifica stabilisce che l'importo non pignorabile corrisponde al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo garantito di 1.000 euro. Le somme eccedenti tale soglia possono essere pignorate nei limiti previsti dalla normativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), modificato dal decreto Aiuti-bis (n. 115/2022).

Aggiornamento annuale e rivalutazione dell’importo non pignorabile

L'importo minimo non pignorabile viene aggiornato ogni anno, considerando il costo della vita e la rivalutazione dell’assegno sociale.

Fino al 2024 l'ammontare dell'assegno sociale (il minimo vitale) era pari a 534,41 euro per 13 mensilità.

A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni sono state rivalutate secondo un indice di variazione definitivo del +0,8%. Pertanto il trattamento minimo per le pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi è aumentato a 538,68 euro mensili.

Il limite di impignorabilità, pertanto è pari, per il 2025 a € 1.077,36. Inoltre, quando la pensione viene accreditata sul conto corrente del debitore, la parte pignorabile nella misura di 1/5 (20%), è quella eccedente l’importo pari a tre volte l’assegno sociale, cioè la parte eccedente € 1.616,04 .

Limiti al pignoramento per Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione

La normativa prevede ulteriori restrizioni quando il pignoramento è richiesto da Agenzia delle Entrate o Agenzia Entrate Riscossione. In questi casi, la quota pignorabile varia in base all'importo della pensione, e precisamente:

  • 1/10 dell’importo per pensioni fino a 2.500 euro.
  • 1/7 dell’importo per pensioni tra 2.500 e 5.000 euro.
  • 1/5 dell’importo per pensioni superiori a 5.000 euro.

Pignoramento in caso di più creditori

Quando i creditori sono più di uno e i crediti sono di diversa natura (eterogenei), il pignoramento può arrivare fino al 40% della parte eccedente il minimo vitale. Se invece i crediti sono dello stesso genere (omogenei), ogni creditore può pignorare solo un quinto dell’importo eccedente il minimo, e i successivi creditori devono attendere il soddisfacimento del primo.

Crediti e somme esenti da pignoramento

L’articolo 545 c.p.c. stabilisce che non possono essere pignorati:

  • Crediti alimentari, salvo per cause di alimenti autorizzate dal Tribunale.
  • Sussidi di grazia o sostentamento, ad esempio per maternità, malattia o funerali, erogati da casse di assicurazione, enti assistenziali o istituti di beneficenza.
  • Trattamenti assistenziali, come la pensione di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale.

Non rientrano in queste eccezioni le pensioni di reversibilità, che sono pignorabili nei limiti previsti.

 

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