Più facili i risarcimenti per colpa medica
Recenti innovazioni legislative e sentenze giurisprudenziali estendono i casi di responsabilità penale del medico
La riforma legislativa introdotta dalla legge n. 189/2012 nonché recenti sentenze della Suprema Corte hanno rivisto la materia della responsabilità medica, estendendone i casi di punibilità penale con conseguente aumento delle possibilità ad essere risarciti.
In particolare, la legge 189/2012 ha affermato il principio secondo cui il rispetto delle linee guida scientificamente riconosciute e della buona pratica "salva" il medico solo dalla colpa lieve (fermo restando il diritto a risarcire il danno in sede civile), ma non dalla colpa grave.
Laddove il medico si allontani maggiormente dalla colpa lieve, venendo meno, ingiustificatamente, al rispetto delle linee guida, si paleserà l’ipotesi di incorrere in colpa grave.
Le linee guida, pertanto, rappresentano il fulcro del problema che si pone all’interprete, per discriminare la condotta del medico.
La Cassazione ha più volte posto nello schema generale della colpa penale, le linee guida. Al fine dell’indagine, la colpa del sanitario dovrà quindi essere valutata contestualizzando la condotta posta in essere alla situazione concretamente affrontata, sia essa diagnostica o terapeutica.
Le più recenti pronunce della Suprema Corte, tuttavia, hanno parzialmente rivisto tale orientamento, giungendo ad affermare che il rispetto delle linee guida non è più l’unico elemento da tenere in considerazione per l’esclusione della responsabilità penale, dovendo viceversa andare a verificare caso per caso se la condotta tenuta del medico - sia essa diagnostica o terapeutica - fosse in concreto la più consona al caso di specie.
In definitiva, la giurisprudenza è giunta a negare che le linee guida possano rappresentare standard legali precostituiti di colpa. Si vuole evitare che si creino regole di condotta rigide che obbligano il sanitario a seguire una determinata linea di condotta, non potenzialmente adatta al caso concreto. Pertanto, le linee guida dovranno mantenere un grado di astrattezza che impone sempre e comunque al medico l’adattamento al caso concreto.
La Cassazione si è infatti recentemente espressa sul tema, affermando che nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone. Pertanto, le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale, insita nel giudizio di colpa; il giudice resta infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida.
In definitiva, in tema di responsabilità medica, l’art. 3 legge 189/2012, esclude la rilevanza della colpa lieve per quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica, ma non si estende né alla colpa grave né agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia, con conseguente aumento delle possibilità ad essere risarciti.
Per una consulenza gratuita su questo argomento potete contattare il mio Studio.
In particolare, la legge 189/2012 ha affermato il principio secondo cui il rispetto delle linee guida scientificamente riconosciute e della buona pratica "salva" il medico solo dalla colpa lieve (fermo restando il diritto a risarcire il danno in sede civile), ma non dalla colpa grave.
Laddove il medico si allontani maggiormente dalla colpa lieve, venendo meno, ingiustificatamente, al rispetto delle linee guida, si paleserà l’ipotesi di incorrere in colpa grave.
Le linee guida, pertanto, rappresentano il fulcro del problema che si pone all’interprete, per discriminare la condotta del medico.
La Cassazione ha più volte posto nello schema generale della colpa penale, le linee guida. Al fine dell’indagine, la colpa del sanitario dovrà quindi essere valutata contestualizzando la condotta posta in essere alla situazione concretamente affrontata, sia essa diagnostica o terapeutica.
Le più recenti pronunce della Suprema Corte, tuttavia, hanno parzialmente rivisto tale orientamento, giungendo ad affermare che il rispetto delle linee guida non è più l’unico elemento da tenere in considerazione per l’esclusione della responsabilità penale, dovendo viceversa andare a verificare caso per caso se la condotta tenuta del medico - sia essa diagnostica o terapeutica - fosse in concreto la più consona al caso di specie.
In definitiva, la giurisprudenza è giunta a negare che le linee guida possano rappresentare standard legali precostituiti di colpa. Si vuole evitare che si creino regole di condotta rigide che obbligano il sanitario a seguire una determinata linea di condotta, non potenzialmente adatta al caso concreto. Pertanto, le linee guida dovranno mantenere un grado di astrattezza che impone sempre e comunque al medico l’adattamento al caso concreto.
La Cassazione si è infatti recentemente espressa sul tema, affermando che nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone. Pertanto, le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale, insita nel giudizio di colpa; il giudice resta infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida.
In definitiva, in tema di responsabilità medica, l’art. 3 legge 189/2012, esclude la rilevanza della colpa lieve per quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica, ma non si estende né alla colpa grave né agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia, con conseguente aumento delle possibilità ad essere risarciti.
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