Polizze Finanziarie: vantaggi fiscali
Questa tipologia di strumenti può essere utilizzata per il differimento delle imposte in alcuni casi e per l'esenzione in altri
Arriviamo al secondo articolo relativo agli aspetti fiscali, questa volta trattiamo le polizze finanziarie e i dati più importanti sono:
• Differimento delle imposte (Tax deferral) - (Art. 34 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)
Le imposte sul reddito da capitale e di bollo sono corrisposte solo al momento della liquidazione per riscatto;
• Esenzione da imposta di successione (L. 296/2006):
In caso di decesso dell’assicurato, i beneficiari ereditano il capitale senza dover pagare l’imposta di successione ma solo i bolli e le ritenute fiscali sui redditi di capitale della rendita finanziaria.
• Esenzione imposta su capital gain derivante da quota capitale riferita alla copertura del rischio demografico «Legge di Stabilità 2015»
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede che in caso di morte dell’assicurato è esclusa dall’applicazione dell’imposta sui rendimenti finanziari soltanto la quota dei capitali percepiti che si riferiscono alla copertura del rischio demografico. Quindi, in caso di plusvalenza, la parte esente da tassazione è soltanto quella relativa alla copertura caso morte. Il resto sarà tassato secondo le vigenti norme per la tassazione del capital gain.
Dunque, questo tipo di strumento offre sia un'efficienza fiscale che finanziaria. Adatto per non pagare le imposte di successione e per gestire il patrimonio al lordo di imposte fino all'estinzione totale del contratto assicurativo.
• Differimento delle imposte (Tax deferral) - (Art. 34 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)
Le imposte sul reddito da capitale e di bollo sono corrisposte solo al momento della liquidazione per riscatto;
• Esenzione da imposta di successione (L. 296/2006):
In caso di decesso dell’assicurato, i beneficiari ereditano il capitale senza dover pagare l’imposta di successione ma solo i bolli e le ritenute fiscali sui redditi di capitale della rendita finanziaria.
• Esenzione imposta su capital gain derivante da quota capitale riferita alla copertura del rischio demografico «Legge di Stabilità 2015»
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede che in caso di morte dell’assicurato è esclusa dall’applicazione dell’imposta sui rendimenti finanziari soltanto la quota dei capitali percepiti che si riferiscono alla copertura del rischio demografico. Quindi, in caso di plusvalenza, la parte esente da tassazione è soltanto quella relativa alla copertura caso morte. Il resto sarà tassato secondo le vigenti norme per la tassazione del capital gain.
Dunque, questo tipo di strumento offre sia un'efficienza fiscale che finanziaria. Adatto per non pagare le imposte di successione e per gestire il patrimonio al lordo di imposte fino all'estinzione totale del contratto assicurativo.
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