Società: polizze di fine mandato per gli amministratori


Ecco quali sono le caratteristiche generali e i vantaggi delle polizze di fine mandato per gli amministratori delle società
Società: polizze di fine mandato per gli amministratori

Il trattamento di fine mandato è una forma di compenso differito che una società può "facoltativamente" riconoscere ai propri amministratori.

Il TFM non è disciplinato direttamente dalla legge, ma è un concetto derivato dal combinato disposto di due diverse norme del Codice Civile: gli artt. 2120 e 2364.

La lettura dei due articoli consente, quindi, alle società di stabilire un compenso aggiuntivo e differito per i propri amministratori, creando di fatti una sorta di analogia tra TFM e TFR dei lavoratori.

L'art. 2120 c.c. tratta il tema del Trattamento Fine Rapporto (TFR); questa norma prevede il diritto del lavoratore dipendente a vedersi riconosciuta una forma di retribuzione differita nel corso del tempo, secondo delle regole di calcolo che di fatto consentono al lavoratore medesimo di accumulare una mensilità aggiuntiva ogni anno.

L'art. 2364 c.c., invece, attribuisce tra i compiti dell'assemblea ordinaria quello di determinare il compenso degli amministratori e sindaci, se questo non è stabilito dallo statuto.

Il TFM, così come avviene anche per il TFR dei lavoratori dipendenti, è un costo interamente deducibile. Il criterio di deducibilità dello stesso, tuttavia, dipende dalla caratteristica data dall'atto che attribuisce questo tipo di compenso.

In particolare, occorre distinguere tra due diverse forme di deducibilità:

•    DEDUCIBILITA' PER COMPETENZA del trattamento di fine mandato nel caso in cui il compenso differito sia attribuito con ATTO AVENTE DATA CERTA ed anteriore all'inizio del rapporto di lavoro dell'amministratore;

•    DEDUCIBILITA' PER CASSA del TFM nel caso in cui manchi il requisito della data certa.

Attribuire "data certa" ad un atto può essere un elemento davvero importante per la correttezza formale dei comportamenti aziendali; un esempio lampante è rappresentato proprio nel caso dell'attribuzione riferito al trattamento di fine mandato. Giuridicamente è possibile definire atto con data certa qualsiasi documento la cui firma e/o approvazione risultino da mezzo idoneo a garantire a terzi circa la sua veridicità.

Strumenti idonei in questo senso possono essere rappresentati da:
•    Autentica Notarile
•    Pec
•    Raccomandata A/R
•    Marca Temporale
•    Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate

Il TFM è una forma di compenso che può essere davvero conveniente per le aziende e per gli amministratori. Questo grazie alla norma stabilita del TUIR che prevede la possibilità di avvalersi della Tassazione Separata in luogo della Tassazione Ordinaria. Si tratta di una facoltà, quindi la scelta spetta caso per caso. Dove, infatti, si dimostrasse la convenienza di quella ordinaria varrà la pena di usare quest'ultima.

Riguardo sempre agli aspetti contributivi, una nota dell'INPS del 15 marzo 2002 ha stabilito che il TFM costituisce un compenso che trae origine dal rapporto di collaborazione e, come tale, si prevede l'applicazione del contributo dovuto alla Gestione Separata. Per l'anno 2019 l'aliquota contributiva è del 34,23% (25,7% per i liberi professionisti). Il prelievo agisce su un massimale di circa 100 mila euro.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, abbiamo quindi:

•    se la società decide di erogare direttamente il TFM, il compenso costituisce un DEBITO DI NATURA DETERMINATA (ma di ammontare non ancora definito); in questo caso il debito deve essere iscritto nel passivo dello stato patrimoniale;

•    se la società decide di erogare a mezzo polizza, i premi pagati alla compagnia non sono deducibili dal reddito di impresa, in quanto l'onere fiscalmente deducibile è sempre rappresentato dall'accantonamento annuo all'apposito fondo.

Se, ancora, la polizza assicurativa ha come beneficiario l'impresa stessa e questa produce un rendimento, quest'ultimo rappresenta per l'azienda un provento finanziario e, di conseguenza, un costo deducibile per la parte eventualmente retrocessa in favore dell'amministratore. Se la polizza è, invece, stipulata in capo all'amministratore le somme depositate a titolo di TFM, ai fini della loro assoggettazione fiscale, vanno scomposte in due componenti distinte, in ragione della loro diversa natura:
•    una quota è pari all'importo dovuto in base allo statuto o delibera;
•    l'altra quota è invece riferita al "rendimento della polizza".

La prima componente deve essere assoggettata secondo le regole della tassazione separata, per la seconda, invece, occorre verificare chi è il beneficiario, la società o l'amministratore. Nel caso fosse la società, il rendimento di polizza eventualmente girato all'amministratore e, in assenza di una preventiva determinazione contrattuale, rappresenterebbe un'erogazione "liberale" assoggettabile a tassazione ordinaria, ovvero all'atto della liquidazione la società, dopo aver calcolato i contributi INPS, opererà una ritenuta di acconto del 20% sul totale del TFM; se invece sia stata pattuita fin dall'inizio la corresponsione all'amministratore anche del cosiddetto rendimento di polizza, questo dovrebbe concorrere, al netto del prelievo fiscale, a formare il TFM, seguendone così il corrispondente regime di tassazione. Inoltre, sarà cura della Compagnia operare la detrazione del 20% liquidando la differenza.

Il TFM rappresenta, quindi, una forma di retribuzione differita e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal TUIR. Esso va considerato in maniera differita perché l'accantonamento presuppone la rinuncia ad una parte del reddito odierno a favore di un reddito percepito domani. Per quanto riguarda le modalità, è prassi formare l'accantonamento con quote annuali di importo fisso o legato al compenso ordinario dell'amministratore.

I vantaggi più significativi sono, quindi:

•    il capitale da liquidare è ottenibile attraverso il cumulo dei premi versati e dai rendimenti finanziari sui medesimi;

•    alle dimissioni o al termine del mandato l'immediata liquidità, indipendentemente dalla durata del programma assicurativo;

•    per l'amministratore, la tassazione sulle plusvalenze rispetto all'accantonamento versato è del 12,5%, nel caso del ritiro del denaro accantonato, nel caso di una rendita, la tassazione è assoggettata a IRPEF nella misura del 60%;

•    la tassazione separata degli accantonamenti è calcolata in base dell'aliquota media dei redditi negli ultimi due anni;

•    per la società la stipula di una polizza vuol dire salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario futuro, visto che nel momento in cui si dovrà procedere a liquidare l'amministratore, il capitale da erogare non sarà prelevato dalle casse della società stessa;

•    la società può dedurre dalla base imponibile IRES l'intera aliquota accantonata a titolo di premio, con relativi vantaggi fiscali;

•    il TFM a differenza del TFR non è regolato da leggi specifiche e, quindi, suscettibile di contenzioso; con una polizza è possibile inserire tempistiche e somme da versare e le conseguenze di eventuali casi particolari (cessazione attività);

•    con una polizza si delega la parte burocratica e documentale, azzerando i rischi di errore.

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di Vincenzo Ferrara

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