Polizze vita
Senza garanzia di restituzione del capitale è solo un investimento senza contenuto assicurativo
La garanzia di conservazione del capitale alla scadenza è la condizione essenziale di una polizza vita che altrimenti è considerato un contratto di investimento finanziario ordinario e perde la natura assicurativa del prodotto. Questa è il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 10333/2018 relativa alle polizze di Ramo III. Le conseguenze sono anche di carattere fiscale e nel campo del diritto successorio e riguardano un terzo del mercato delle polizze gli investimenti di molte famiglie.
Il ragionamento della Corte parte dalla precedente Sentenza n. 6061/2012, al di là della denominazione giuridica attribuita, l’identificazione come polizza vita con natura assicurativa avviene per quei prodotti in cui il rischio, dell’esistenza in vita dell’assicurato, è assunto dall’assicuratore: All’opposto è un contratto finanziario di investimento quando il rischio di performance è completamente a carico dell’assicurato.
A latere di questa importante definizione il Giudice ha anche puntualizzato che nel contratto assicurativo sottoscritto da due persone fisiche a mezzo di una fiduciaria, l’investitore non è da ritenersi la fiduciaria ma, bensì l’assicurato e cioè la persona fisica fiduciante e quindi l’intermediario finanziario è obbligato verso il fiduciante e non anche con la società fiduciaria.
A questo proposito assumono determinante valore normativo alcune pronunce della Consob (DI/98086703 del 4/11/1998 e DIN/6022348 del 20/3/0069 sulla possibilità, in base alla Legge n. 1966 del 1939, per le società fiduciarie, di interporsi ai fiducianti intestandosi contratti di investimento e di negoziazione e raccolta ordini per loro conto e rimanendo in capo diretto agli stessi la volontà contrattuale e le relative tutele.
L’eventuale inadeguatezza dell’operazione va riferita al fiduciante con conseguenza la risoluzione del contratto e quindi la restituzione del capitale e il risarcimento danni in caso di mancata comunicazione al cliente. Si sta trattando di contratti assicurativi con prestazioni legate al valore delle quote di fondi di investimento, indici azionari o altri valori di riferimento quali polizze unit linked e polizze index linked.
L’elemento differenziale dai prodotti tradizionali è dato dall’accollo all’assicurato del rischio finanziario derivante dall’oscillazione del valore delle quote mentre il rischio demografico risulta in capo all’assicuratore (Decisione della Commissione Europea del 12/1/2000, caso n. IV/M:1712, Generali /ina).
Altri aspetti differenziali riguardano il diverso trattamento tributario e i diversi regimi dei diritti dei creditori e degli eredi
Tra questi il Tax deferral a cui consegue il differimento della tassazione al riscatto parziale o totale della polizza con effetto il re-investimento anche dell’importo corrispondente all’imposta annua altrimenti da corrispondere. Infatti il risultato di gestione di un fondo comune è tassato annualmente sulle plusvalenze realizzate mentre il versamento dell’imposta per una polizza until linked avviene a fine contratto.
Per le imposte indirette il riferimento all’art. 12, comma 1, lettera c) del D. lgs. N. 346 del 31/12/1990. Con esplicita esclusione dall’attivo ereditario delle somme pagate per assicurazioni previdenziali volontarie o obbligatorie stipulate dal de cuius perché i premi delle polizze sono prestazioni dovute per contratti a favore di terzi (art. 1411 Cod. Civ.).
Circa la successione ereditaria le indennità spettanti ai beneficiari non rientrano nel patrimonio del defunto in quanto sempre prestazione di contratto a favore di terzo e non per successione legittima o testamentaria.
La riqualificazione della polizza come prodotto finanziaria rischia di far perdere i vantaggi fiscali ed ereditari al sottoscrittore.
Inoltre l’articolo 1923 C.c recita che le somme dovute all’assicurato o contraente non sono sottoponibili ad azione esecutiva cautelare e anche in caso di fallimento sottratte alla revocatoria fallimentare. È altresì scontata l’impignorabilità e l’insequestrabilità di cui al Cod. Civ. ma, se la polizza linked non fosse riconosciuta come previdenziale bensì come speculativa, secondo corrente indirizzo giurisprudenziale, diventerebbe pignorabile e sottoponibile a sequestro preventivo e conservativo.
Il ragionamento della Corte parte dalla precedente Sentenza n. 6061/2012, al di là della denominazione giuridica attribuita, l’identificazione come polizza vita con natura assicurativa avviene per quei prodotti in cui il rischio, dell’esistenza in vita dell’assicurato, è assunto dall’assicuratore: All’opposto è un contratto finanziario di investimento quando il rischio di performance è completamente a carico dell’assicurato.
A latere di questa importante definizione il Giudice ha anche puntualizzato che nel contratto assicurativo sottoscritto da due persone fisiche a mezzo di una fiduciaria, l’investitore non è da ritenersi la fiduciaria ma, bensì l’assicurato e cioè la persona fisica fiduciante e quindi l’intermediario finanziario è obbligato verso il fiduciante e non anche con la società fiduciaria.
A questo proposito assumono determinante valore normativo alcune pronunce della Consob (DI/98086703 del 4/11/1998 e DIN/6022348 del 20/3/0069 sulla possibilità, in base alla Legge n. 1966 del 1939, per le società fiduciarie, di interporsi ai fiducianti intestandosi contratti di investimento e di negoziazione e raccolta ordini per loro conto e rimanendo in capo diretto agli stessi la volontà contrattuale e le relative tutele.
L’eventuale inadeguatezza dell’operazione va riferita al fiduciante con conseguenza la risoluzione del contratto e quindi la restituzione del capitale e il risarcimento danni in caso di mancata comunicazione al cliente. Si sta trattando di contratti assicurativi con prestazioni legate al valore delle quote di fondi di investimento, indici azionari o altri valori di riferimento quali polizze unit linked e polizze index linked.
L’elemento differenziale dai prodotti tradizionali è dato dall’accollo all’assicurato del rischio finanziario derivante dall’oscillazione del valore delle quote mentre il rischio demografico risulta in capo all’assicuratore (Decisione della Commissione Europea del 12/1/2000, caso n. IV/M:1712, Generali /ina).
Altri aspetti differenziali riguardano il diverso trattamento tributario e i diversi regimi dei diritti dei creditori e degli eredi
Tra questi il Tax deferral a cui consegue il differimento della tassazione al riscatto parziale o totale della polizza con effetto il re-investimento anche dell’importo corrispondente all’imposta annua altrimenti da corrispondere. Infatti il risultato di gestione di un fondo comune è tassato annualmente sulle plusvalenze realizzate mentre il versamento dell’imposta per una polizza until linked avviene a fine contratto.
Per le imposte indirette il riferimento all’art. 12, comma 1, lettera c) del D. lgs. N. 346 del 31/12/1990. Con esplicita esclusione dall’attivo ereditario delle somme pagate per assicurazioni previdenziali volontarie o obbligatorie stipulate dal de cuius perché i premi delle polizze sono prestazioni dovute per contratti a favore di terzi (art. 1411 Cod. Civ.).
Circa la successione ereditaria le indennità spettanti ai beneficiari non rientrano nel patrimonio del defunto in quanto sempre prestazione di contratto a favore di terzo e non per successione legittima o testamentaria.
La riqualificazione della polizza come prodotto finanziaria rischia di far perdere i vantaggi fiscali ed ereditari al sottoscrittore.
Inoltre l’articolo 1923 C.c recita che le somme dovute all’assicurato o contraente non sono sottoponibili ad azione esecutiva cautelare e anche in caso di fallimento sottratte alla revocatoria fallimentare. È altresì scontata l’impignorabilità e l’insequestrabilità di cui al Cod. Civ. ma, se la polizza linked non fosse riconosciuta come previdenziale bensì come speculativa, secondo corrente indirizzo giurisprudenziale, diventerebbe pignorabile e sottoponibile a sequestro preventivo e conservativo.
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