Polizze vita, cambia qualcosa?
Una sentenza della Cassazione ha alimentato preoccupazioni fra i sottoscrittori di polizze vita Unit Linked ramo III. Ci si deve preoccupare davvero?
La sentenza della Corte di Cassazione del 30 aprile 2018 (n. 10333/2018) ha suscitato molto clamore, richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori ed alimentato dubbi e preoccupazioni fra i tanti sottoscrittori di polizze vita, in particolare delle Unit Linked, ramo III contraddistinte da maggiore contenuto finanziario.
Negli ultimi anni il mercato ha evidenziato un forte trend di crescita nel collocamento delle polizze vita, trend che stando ad una interpretazione, a mio avviso un poco affrettata, sarebbe messo in discussione dalla sentenza della Suprema Corte che certamente ha acceso un vivace dibattito sulla qualificazione dei contratti vita.
Ora, se andiamo a leggere attentamente la sentenza, indubbiamente riscontriamo che la Cassazione si è pronunciata affermando che la mancanza della garanzia della conservazione del capitale a scadenza, faceva venire meno la natura assicurativa del prodotto oggetto dell'intermediazione che conseguentemente doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario.
Al tempo stesso però bisogna tenere conto che la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un caso specifico, relativamente ad un prodotto commercializzato nel 2006, con interposizione di società fiduciaria e con evidenti errori e mancanze in termini di trasparenza e di comportamento.
Fondamentale mi pare sia la posizione assunta dall'ANIA che con opportuno comunicato stampa ha sottolineato come nella pronuncia della Cassazione non si rilevano conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario.
La normativa italiana ed europea, del resto, identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratterisctiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale, contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico (esempio caso morte e conversione in rendita).
Nessun dubbio, conclude ANIA, può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti.
Le polizze vita rimangono pertanto a mio avviso, strumenti importanti ed utili in un percorso di pianificazione condiviso con il cliente, per la molteplicità di vantaggi fiscali e civilistici che caratterizzano questi prodotti con l'unica raccomandazione dettata dal buon senso e dall'etica professionale, di garantire sempre una corretta informativa ed assicurare, come richiesto dalle normative vigenti, il rispetto dell'appropriatezza ed adeguatezza dell'operazione.
Negli ultimi anni il mercato ha evidenziato un forte trend di crescita nel collocamento delle polizze vita, trend che stando ad una interpretazione, a mio avviso un poco affrettata, sarebbe messo in discussione dalla sentenza della Suprema Corte che certamente ha acceso un vivace dibattito sulla qualificazione dei contratti vita.
Ora, se andiamo a leggere attentamente la sentenza, indubbiamente riscontriamo che la Cassazione si è pronunciata affermando che la mancanza della garanzia della conservazione del capitale a scadenza, faceva venire meno la natura assicurativa del prodotto oggetto dell'intermediazione che conseguentemente doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario.
Al tempo stesso però bisogna tenere conto che la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un caso specifico, relativamente ad un prodotto commercializzato nel 2006, con interposizione di società fiduciaria e con evidenti errori e mancanze in termini di trasparenza e di comportamento.
Fondamentale mi pare sia la posizione assunta dall'ANIA che con opportuno comunicato stampa ha sottolineato come nella pronuncia della Cassazione non si rilevano conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario.
La normativa italiana ed europea, del resto, identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratterisctiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale, contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico (esempio caso morte e conversione in rendita).
Nessun dubbio, conclude ANIA, può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti.
Le polizze vita rimangono pertanto a mio avviso, strumenti importanti ed utili in un percorso di pianificazione condiviso con il cliente, per la molteplicità di vantaggi fiscali e civilistici che caratterizzano questi prodotti con l'unica raccomandazione dettata dal buon senso e dall'etica professionale, di garantire sempre una corretta informativa ed assicurare, come richiesto dalle normative vigenti, il rispetto dell'appropriatezza ed adeguatezza dell'operazione.
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