Polizze Vita: cosa davvero ha deciso la Cassazione


L'ordinanza della Cassazione n.10333/2018 segna davvero un punto di svolta per il mondo delle Polizze Vita?
Polizze Vita: cosa davvero ha deciso la Cassazione
La Corte di Cassazione (Civile Ord. Sez. 3 - Presidente: Vivaldi Roberta), con l’ordinanza n. 10333/2018, non tocca affatto i punti relativi alla valenza della polizza ai fini successori, né quelli riconnessi alla impignorabilità ed insequestrabilità delle somme conferite nel premio assicurativo ai sensi dell'art. 1923 c.c, ma si è formalmente espressa sull’applicazione del regolamento Consob n. 11522 riguardo il comportamento degli intermediari finanziari. In particolare, riguardo una polizza che nel 2006 un cliente aveva sottoscritto tramite una società fiduciaria.

La Corte d'Appello aveva deciso che: "...mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario", pertanto ricadeva nell'ambito di applicazione delle norme del TUF, con tutti i conseguenti obblighi informativi del caso.
La Cassazione ha confermato quanto aveva disposto la Corte d'Appello, dando torto all’impresa di assicurazione, riconoscendo la nullità del contratto richiesta dai ricorrenti.
Inoltre: <<..La proposta di polizza prevedeva l’investimento del premio in un paniere composto da quote di fondi comuni d’investimento, azioni, nonché obbligazioni e liquidità nella misura almeno del 75%, mentre Lombard nella suddetta comunicazione aveva richiamato un unico investimento, effettuato, come emerso successivamente, in titoli Lehman Brothers...>>, quindi, così come scritto nell'ordinanza, non rispecchiava il profilo di rischio in capo al fiduciante nè gli obblighi di adeguatezza e concetrazione.
Nello specifico, la Cassazione nel descrivere tutta la vicenda, ha richiamato alcune proprie decisioni passate, dove, così come nel caso di specie, confermava che la polizza sulla vita è quella in cui il rischio sulla vita è assunto dall’assicuratore, mentre sono polizze a contenuto finanziario quando il rischio insiste per intero in capo all’assicurato. Quindi, nulla di nuovo che già non si sapesse.
Nel caso in specie, la Cassazione ha inoltre confermato, così come giudicato dalla Corte d'Appello quando aveva deciso che il contratto fosse nullo in forza della violazione degli obblighi informativi, che col termine investitore deve intendersi il cliente/fiduciante e non la fiduciaria, e dunque che gli obblighi informativi, di valutazione dell'adeguatezza ed altri, devono essere assunti verso il primo e non verso la seconda.

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di Vincenzo Delle Curti

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