Poor Perfomance
Lo scarso rendimento può essere causa di licenziamento
Il cosiddetto licenziamento per poor performance ossia per scarso rendimento è una pratica che in Italia non ha una disciplina caratteristica.
Puó la performance individuale essere un elemento in grado di concorrere a qualificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa? E in quale misura?
Senza dubbio può ritenersi superatal’idea che il lavoratore possa limitarsi a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro senza alcun riguardo al risultato.
La prestazione lavorativa deve eseguirsi con l’impegno e la professionalità media delle mansioni svolte, usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività assegnata al lavoratore ed osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore.
La giurisprudenza:
Ammette che il mancato raggiungimento di quanto oggettivamente esigibile possa essere considerato un inadempimento contrattuale.
Ha aggiunto che, affinché il provvedimento espulsivo possa essere considerato legittimo, debba sempre essere adottato nell’ambito del giustificato motivo di licenziamento e dunque o l’aspetto soggettivo (disciplinare) del notevole inadempimento contrattuale o per il fattore oggettivo delle ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro, l’attività produttiva e il regolare funzionamento di essa.
Per quanto attiene al profilo dell’inadempimento soggettivo, la valutazione sull’opportunità di recedere dal rapporto dovrà tenere conto di numerosi aspetti. In particolare, poiché la prestazione lavorativa può essere influenzata da fattori socio-ambientali che esulano dalle singole capacità, è di assoluta importanza l’individuazione di un parametro di riferimento standard in grado di dimostrare l’oggettiva esigibilità di quanto atteso dal datore di lavoro.
Quindi, si può ipotizzare di giungere presuntivamente alla dimostrazione della negligenza del lavoratore, facendo riferimento alla rilevante sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto dal lavoratore effettivamente realizzato.
Allo stesso modo è stato ritenuto legittimo ed ammissibile il licenziamento per scarso rendimento nel caso in cui il lavoratore manifesti un atteggiamento negligente protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei suoi superiori.
Principi non meno rigorosi devono presiedere alla valutazione dello scarso rendimento, qualora si intenda attribuire ad esso rilevanza ai fini di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ad esempio, potrebbero costituire un giustificato motivo oggettivo "sopravvenuto", l’incapacità del lavoratore di adeguarsi all’introduzione di innovazioni tecnologiche nell’impresa tale da incidere negativamente sul regolare funzionamento dell’organizzazione produttiva. Certo è che in tali situazioni, il datore di lavoro è comunque obbligato della dimostrazione di essersi attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento dell’attività lavorativa che possano aver condizionato negativamente la prestazione del lavoratore.
Puó la performance individuale essere un elemento in grado di concorrere a qualificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa? E in quale misura?
Senza dubbio può ritenersi superatal’idea che il lavoratore possa limitarsi a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro senza alcun riguardo al risultato.
La prestazione lavorativa deve eseguirsi con l’impegno e la professionalità media delle mansioni svolte, usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività assegnata al lavoratore ed osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore.
La giurisprudenza:
Ammette che il mancato raggiungimento di quanto oggettivamente esigibile possa essere considerato un inadempimento contrattuale.
Ha aggiunto che, affinché il provvedimento espulsivo possa essere considerato legittimo, debba sempre essere adottato nell’ambito del giustificato motivo di licenziamento e dunque o l’aspetto soggettivo (disciplinare) del notevole inadempimento contrattuale o per il fattore oggettivo delle ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro, l’attività produttiva e il regolare funzionamento di essa.
Per quanto attiene al profilo dell’inadempimento soggettivo, la valutazione sull’opportunità di recedere dal rapporto dovrà tenere conto di numerosi aspetti. In particolare, poiché la prestazione lavorativa può essere influenzata da fattori socio-ambientali che esulano dalle singole capacità, è di assoluta importanza l’individuazione di un parametro di riferimento standard in grado di dimostrare l’oggettiva esigibilità di quanto atteso dal datore di lavoro.
Quindi, si può ipotizzare di giungere presuntivamente alla dimostrazione della negligenza del lavoratore, facendo riferimento alla rilevante sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto dal lavoratore effettivamente realizzato.
Allo stesso modo è stato ritenuto legittimo ed ammissibile il licenziamento per scarso rendimento nel caso in cui il lavoratore manifesti un atteggiamento negligente protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei suoi superiori.
Principi non meno rigorosi devono presiedere alla valutazione dello scarso rendimento, qualora si intenda attribuire ad esso rilevanza ai fini di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ad esempio, potrebbero costituire un giustificato motivo oggettivo "sopravvenuto", l’incapacità del lavoratore di adeguarsi all’introduzione di innovazioni tecnologiche nell’impresa tale da incidere negativamente sul regolare funzionamento dell’organizzazione produttiva. Certo è che in tali situazioni, il datore di lavoro è comunque obbligato della dimostrazione di essersi attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento dell’attività lavorativa che possano aver condizionato negativamente la prestazione del lavoratore.
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