POS: credito d’imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate
POS: credito d’imposta pari al 30 % sulle commissioni addebitate per la transazione
Il credito d'imposta è un beneficio fiscale che vanta l’imprenditore nei confronti dello Stato.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per compensare i debiti per il pagamento di imposte dovute.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29 aprile 2020 n. 181301 ha definito i termini e le modalità della comunicazione da parte degli operatori finanziari.
Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
L'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, introduce un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell'agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Il provvedimento, in attuazione del comma 6 della citata normativa, definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 22.
Il provvedimento si applica ai soggetti convenzionatori, vale a dire i soggetti prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento per l'accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il provvedimento prevede la comunicazione dei dati delle commissioni addebitate all'esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali.
I dati sono utilizzati per attività di verifica e controllo.
Trattandosi di dati riferibili a dati dichiarativi saranno utilizzabili per l'analisi del rischio.
Le comunicazioni sono trasmesse all'Agenzia delle entrate per il tramite del Sistema di Interscambio Dati (SID).
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